LEGGE COSTITUZIONALE

Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione "Molise".

Numero 3 Anno 1963 GU 04.01.1964 Codice 063C0003

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-12-27;3

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica italiana e' cosi' modificato:
"sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Marche;
Valle d'Aosta; Lazio;
Lombardia; Abruzzi;
Trentino-Alto Adige; Molise;
Veneto; Campania;
Friuli-Venezia Giulia; Puglia
Liguria; Basilicata;
Emilia-Romagna; Calabria;
Toscana; Sicilia;
Umbria; Sardegna".


Art. 2

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Comma 1

L'art. 57 della Costituzione della Repubblica italiana e' cosi' modificato:
"Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici.
Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti".

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 dicembre 1963

SEGNI

MORO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE