LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. (20G00151)

Numero 1 Anno 2020 GU 21.10.2020 Codice 20G00151

urn:nir:stato:legge.costituzionale:2020-10-19;1

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Testo vigente

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Art. 3

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Comma 1

Senatori a vita

Comma 2

All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque».


Art. 4

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Comma 1

Decorrenza delle disposizioni

Comma 2

Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede