LEGGE COSTITUZIONALE

LEGGE COSTITUZIONALE 1/2016 - Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. (16G00168)

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. (16G00168)

Numero 1 Anno 2016 GU 08.08.2016 Codice 16G00168

urn:nir:stato:legge.costituzionale:2016-07-28;1

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963

Art. 2

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Comma 1

Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963

Art. 3

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Comma 1

Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963

Art. 4

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Comma 1

Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963

Comma 2

L'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e' sostituito dal seguente: «Art. 11. - 1. I Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarieta' e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.
3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite».


Art. 5

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Comma 1

Modifica all'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963

Art. 6

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Comma 1

Modifica all'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963

Art. 7

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Comma 1

Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963

Art. 8

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Comma 1

Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963

Art. 9

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Comma 1

Sostituzione dell'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963

Comma 2

L'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e' sostituito dal seguente: «Art. 59. - 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto».


Art. 10

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Comma 1

Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963

Art. 12

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Le province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono soppresse a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi gia' in carica.


La legge regionale di cui al comma 1 disciplina il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di citta' metropolitane, o alla regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici.


Fino alla data di soppressione fissata ai sensi del comma 1, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 2016

MATTARELLA


Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando