Il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, di seguito denominato «legge costituzionale n. 1 del 1963», e' sostituito dal seguente:
«La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Comma 2
Al numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo le parole: «di nuovi Comuni» sono inserite le seguenti: «, anche in forma di Citta' metropolitane,».
Art. 3
#Comma 1
Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Comma 2
Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».
Art. 4
#Comma 1
Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Comma 2
L'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e' sostituito dal seguente: «Art. 11. - 1. I Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarieta' e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.
3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite».
Art. 5
#Comma 1
Modifica all'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Comma 2
Al secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «il 25º anno di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore eta'».
Art. 6
#Comma 1
Modifica all'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Comma 2
All'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «15 mila» sono sostituite dalla seguente: «5.000».
Art. 7
#Comma 1
Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Comma 2
Al primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane».
Art. 8
#Comma 1
Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Comma 2
All'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».
Art. 9
#Comma 1
Sostituzione dell'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Comma 2
L'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e' sostituito dal seguente: «Art. 59. - 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto».
Art. 10
#Comma 1
Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Comma 2
Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».
Art. 12
#Comma 1
Disposizioni transitorie
Comma 2
Le province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono soppresse a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi gia' in carica.
La legge regionale di cui al comma 1 disciplina il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di citta' metropolitane, o alla regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici.
Fino alla data di soppressione fissata ai sensi del comma 1, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando