LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.

Numero 1 Anno 2007 GU 10.10.2007 Codice 007G0181

urn:nir:stato:legge.costituzionale:2007-10-02;1

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 ottobre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Mastella