LEGGE COSTITUZIONALE

Proroga del termine di otto mesi previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente.

Numero 1 Anno 1947 GU 22.02.1947 Codice 047U0001

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1947-02-21;1

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

La durata dell'Assemblea Costituente, iniziatasi il 25 giugno 1946, e' prorogata al 24 giugno 1947.


Art. 2

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Comma 1

La presente legge costituzionale sara' promulgata dal Capo dello Stato entro due giorni dalla sua approvazione ed entrera' in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.