Il termine stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente, e' prorogato non oltre il 31 dicembre 1947.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La presente legge costituzionale sara' promulgata dal Capo dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione ed entrera' in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.