LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. (13G00049)

Numero 1 Anno 2013 GU 16.02.2013 Codice 13G00049

urn:nir:stato:legge.costituzionale:2013-02-07;1

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

Comma 2

L'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' sostituito dal seguente:
«Art. 13. - 1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.
2. Il numero dei consiglieri regionali e' determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.».


Art. 2

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino