Al numero 18) dell'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: «edilizia popolare» sono sostituite dalle seguenti: «edilizia residenziale pubblica».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifica all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Comma 2
Dopo il numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' aggiunto il seguente:
«3-bis) all'istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate».
Art. 3
#Comma 1
Modifica dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Comma 2
L'articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. La Regione esercita funzioni di programmazione nonche' funzioni amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformita' ai principi della Costituzione e del presente Statuto».
Art. 4
#Comma 1
Modifica all'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Comma 2
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale».
Art. 6
#Comma 1
Modifica all'articolo 13 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Comma 2
Il comma 2 dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' sostituito dal seguente:
«2. Il Consiglio regionale e' composto da quarantanove consiglieri».
Art. 7
#Comma 1
Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963
Comma 2
All'articolo 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo le parole: «anche nella forma di Citta' metropolitane,» sono inserite le seguenti: «e degli enti di area vasta».
Art. 10
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
Agli enti di area vasta di cui all'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dall'articolo 8 della presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le norme di attuazione statutaria previste per gli enti locali.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 gennaio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio