LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. (26G00030)

Numero 1 Anno 2026 GU 09.02.2026 Codice 26G00030

urn:nir:stato:legge.costituzionale:2026-01-26;1

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifica all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963

Art. 2

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Comma 1

Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963

Art. 3

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Comma 1

Modifica dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963

Comma 2

L'articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. La Regione esercita funzioni di programmazione nonche' funzioni amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformita' ai principi della Costituzione e del presente Statuto».


Art. 4

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Comma 1

Modifica all'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963

Art. 6

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Comma 1

Modifica all'articolo 13 della legge costituzionale n. 1 del 1963

Art. 7

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Comma 1

Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963

Art. 10

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Agli enti di area vasta di cui all'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dall'articolo 8 della presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le norme di attuazione statutaria previste per gli enti locali.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 gennaio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio