LEGGE

Legge 1863/1962 - Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato.

Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato.

Numero 1863 Anno 1962 GU 02.02.1963 Codice 062U1863

urn:nir:stato:legge:1962-12-17;1863

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, per integrare, modificare e coordinare le disposizioni vigenti sull'ordinamento e sul personale degli Archivi di Stato.


Art. 2

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Comma 1

Il provvedimento, da emanarsi con uno o piu' decreti, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro, deve osservare i seguenti criteri direttivi:
1) una piu' precisa determinazione dei compiti e, correlativamente, la riorganizzazione dei servizi della Amministrazione degli archivi di Stato, allo scopo di adeguarne l'attivita' istituzionale, con particolare riguardo: a) all'organizzazione di 18 Soprintendenze archivistiche con circoscrizione interprovinciale invece delle 9 attuali: b) all'abolizione delle sottosezioni di Archivio di Stato da sostituire, qualora ve ne siano i presupposti storici e amministrativi, con sezioni dell'Archivio di Stato delle rispettive Province: c) alla organizzazione ed alla disciplina dei servizi di fotodocumentazione, legatoria e restauro: d) ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale;
2) la riforma del Consiglio superiore degli archivi, affinche' la composizione di esso possa soddisfare, equamente contemperandole nella rispettiva rappresentanza le esigenze amministrativa, scientifica e tecnica della Amministrazione archivistica;
3) la definizione della condizione giuridica dei documenti dello Stato e degli altri Enti pubblici delle modalita' e dei limiti per la libera consultazione dei documenti conserva ti negli Archivi di Stato;
4) l'istituzione, presso gli uffici centrali, regionali e provinciali degli organi amministrativi dello Stato e presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali, di Commissioni permanenti per la sorveglianza sui rispettivi archivi, composte da rappresentanti degli uffici stessi e dell'Amministrazione degli archivi di Stato, in sostituzione delle Commissioni previste dall'articolo 69 del regolamento per gli Archivi di Stato approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
5) la revisione delle norme sulla vigilanza sugli archivi degli enti pubblici diversi dallo Stato e sugli archivi privati di notevole interesse storico - anche a mezzo di ispettori archivisti onorari - per meglio definire gli obblighi degli Enti dei privati e dello Stato;
6) la semplificazione del sistema di riscossione dei diritti di archivio;
7) l'adeguamento degli organici del personale alle esigenze del servizio archivistico;
8) la creazione di una Direzione generale degli archivi di Stato.


Art. 3

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Comma 1

Alla spesa derivante dai provvedimenti che saranno emanati in forza della presente legge, prevista per l'esercizio 1962-63 in lire 250.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.