LEGGE

Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese per il funzionamento della sede in Italia.

Numero 14 Anno 2008 GU 05.02.2008 Codice 008G0027

urn:nir:stato:legge:2008-01-07;14

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

E' autorizzata la concessione alla Delegazione generale palestinese, per il triennio 2007-2009, di un contributo annuo pari a 309.875 euro destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfetario e non e' soggetto a rendicontazione.


Art. 2

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Comma 1

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 309.875 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 3

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.