LEGGE

Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materi

Numero 349 Anno 1989 GU 25.10.1989 Codice 089G0417

urn:nir:stato:legge:1989-10-10;349

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:29:39

Art. 1

#

Comma 1

(Delega legislativa al Governo in materia di legislazione doganale, di amministrazione delle dogane e imposte indirette, di contrabbando, di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e delega ad adottare un testo unico)

Comma 2

Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 1, e di quelle sulla organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 2, per meglio adeguarle, nel rispetto della sicurezza fiscale, alle esigenze della produzione e dei traffici, a quelle del funzionamento delle Comunita' europee ed alla complessita' e peculiarita' del servizio.


Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 3, recanti norme per una funzionale disciplina in materia di contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri per quanto riguarda la custodia dei reperti sequestrati a seguito di violazioni accertate anche negli spazi doganali, di gestione dei contesti, di definizione degli stessi in via amministrativa, nonche' di ripartizione dei proventi di confisca.


Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 4, un decreto legislativo recante l'aggiornamento, la modifica e la integrazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.


Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia doganale ed in materia di imposte di fabbricazione e di consumo, apportando ad esse le modifiche ed integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazione e del loro coordinamento con le direttive comunitarie, attuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con le disposizioni in materia doganale e con quelle concernenti compiti di natura extratributaria, affidati agli uffici del dipartimento.


Art. 6

#

Comma 1

(Termini delle deleghe legislative)

Comma 2

I decreti legislativi relativi all'aggiornamento, alla modifica e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale di cui all'articolo 1, comma 1, saranno adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Il decreto legislativo relativo alla organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e all'ordinamento del relativo personale di cui all'articolo 1, comma 1, sara' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovra' anche recare le disposizioni concernenti il funzionamento dei nuovi organi nonche' la relativa data di inizio.


I decreti legislativi relativi alla disciplina della materia del contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 1, comma 2, saranno adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Il decreto legislativo relativo all'ordinamento e all'esercizio dei magazzini generali di cui all'articolo 1, comma 3, sara' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


L'entrata in vigore dei decreti legislativi o di singole norme degli stessi potra' essere stabilita con decorrenza non superiore a sei mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Negli stessi decreti legislativi saranno previste norme di attuazione e transitorie strettamente necessarie alla entrata in vigore della normativa in essi contenuta.


Art. 7

#

Comma 1

(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

Comma 2

I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.


Sugli schemi dei decreti delegati sara' richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovra' essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente il termine fissato, il Governo procede all'adozione dei decreti legislativi.


Art. 8

#

Comma 1

(Copertura finanziaria)

Comma 2

All'onere relativo agli anni 1989, 1990 e 1991, valutato rispettivamente in lire 40 miliardi, 105 miliardi e 155 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria".


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.