Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno coordinate in uno o piu' testi unici, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Ferme restando le disposizioni generali vigenti sullo stato giuridico del personale di ruolo dell'Amministrazione postelegrafonica e le relative piante organiche, nel coordinamento delle norme previste dal precedente articolo potranno essere apportate le necessarie modificazioni ed integrazioni in relazione ai nuovi principi organizzativi ed alle nuove esigenze dei servizi allo scopo di realizzare l'ammodernamento di questi e dei relativi uffici sulla base dei perfezionamenti tecnici e dei criteri industriali acquisiti nel campo dei servizi postali e delle telecomunicazioni.