La titolarita' di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito e' priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;
c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;
d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Testo vigente
Art. 3
#Comma 1
Regime tributario degli enti
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Regime fiscale degli scorpori
Comma 2
Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralita' fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a favore di societa' controllate dall'ente, dalla societa' conferente ovvero dalla societa' nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonche' partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresi' agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonche' alle permute di beni immobili di proprieta' dell'ente con beni o titoli della societa' bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino gia' direttamente utilizzati dalla societa' bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.
Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma l possono essere attuati altresi' nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla societa' conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
Con riferimento alle societa' nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle societa' medesime puo' essere altresi' realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.
Il patrimonio netto delle societa' che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 e' diminuito, in regime di neutralita' fiscale, con le modalita' previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla societa' conferente ovvero alla societa' nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.
Le societa' conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento gia' effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 7
#Comma 1
Partecipazioni al capitale della Banca d'Italia
Comma 2
Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralita' fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operativita' nonche' della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statutari.
Art. 8
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.