LEGGE

Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penit

Numero 266 Anno 1999 GU 06.08.1999 Codice 099G0340

urn:nir:stato:legge:1999-07-28;266

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Testo vigente

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Preambolo

CAPO I - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 1

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Comma 1

(Delega al Governo per il riordino
della carriera diplomatica).


Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo e' emanato anche in assenza del parere.


Art. 2

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Comma 1

(Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri, incluse le qualifiche dirigenziali dell'area
della promozione culturale).


Art. 3

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Comma 1

(Riqualificazione e riordino del personale delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri).


Al fine di soddisfare le esigenze funzionali derivanti dal processo di riordino dell'Amministrazione degli affari esteri, alla riqualificazione del personale delle qualifiche funzionali, ivi incluse quelle appartenenti all'area della promozione culturale, nonche' alla reintegrazione della dotazione organica del personale non diplomatico e non dirigenziale, si provvede ai sensi della vigente normativa. anche contrattuale, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 7,651 miliardi per l'anno 1999, a lire 19,807 miliardi per l'anno 2000, a lire 32,755 miliardi per l'anno 2001 e a lire 47,038 miliardi a decorrere dall'anno 2002.


All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7,651 miliardi per l'anno 1999, in lire 19,807 miliardi per l'anno 2000 e in lire 47,038 miliardi a decorrere dal 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

(Personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche,
dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura
all'estero).


Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario.


Art. 5

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Comma 1

(Proroga del termine per l'immissione nei ruoli di cinquanta
impiegati a contratto).


E' prorogato al 31 dicembre 1999 il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla data del 23 dicembre 1996. erano in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista, in base alla predetta norma, entro il 1998.


Art. 6

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Comma 1

(Proroga del termine per l'integrazione dei contrattisti Schengen).


Il termine per l'integrazione di duecento unita' del contingente degli impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, disposta dall'articolo 7 del decreto legge 1^ luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, e' prorogato fino al 31 dicembre 2001. Nell'ambito del suddetto contingente, l'Amministrazione degli affari esteri, tenuto conto delle esigenze di servizio della rete diplomatico-consolare, puo' procedere a nuove assunzioni o, alternativamente, al rinnovo dei contratti gia' stipulati.


Art. 7

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Comma 1

(Stipula di contratti di prestazione d'opera con traduttori ed
interpreti).


Dopo il quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aggiunto il seguente:
"L'Amministrazione degli affari esteri puo' altresi' stipulare annualmente con traduttori e interpreti esterni, entro i limiti dello stanziamento annuale del pertinente capitolo di bilancio, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 2 della legge 23 giugno 1961. n. 520, con durata massima annuale".


Art. 8

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Comma 1

(Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49).


Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 1999 e 2000 sul Fondo rotativo di cui al comma 1 per i rientri di capitale ed interessi di crediti d'aiuto concessi in passato possono essere destinate tra le unita' previsionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalita' negli esercizi finanziari 2000 e 2001 con le medesime procedure.


Art. 9

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Comma 1

(Copertura finanziaria).


All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), pari a lire 7,581 miliardi per l'anno 1999, a lire 15,162 miliardi per l'anno 2000 e a lire 22,809 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001, e dell'articolo 6, pari a lire 6 miliardi per l'anno 1999, a lire 7 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7,5 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" o dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Comma 2

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA

Art. 10

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Comma 1

(Delega al Governo per la disciplina del rapporto
di impiego del personale della carriera prefettizia).


I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.


Art. 11

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Comma 1

(Disposizione transitoria).


Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della presente legge, resta ferma l'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il personale delle qualifiche direttive della carriera prefettizia, nonche' delle disposizioni in materia di adeguamento retributivo automatico del personale non contrattualizzato, per il personale delle qualifiche dirigenziali della medesima carriera prefettizia.


Gli incrementi corrisposti ai sensi del comma 1 sono riassorbiti dagli incrementi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).


Con il decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili.


Comma 2

CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 12

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Comma 1

(Delega al Governo per la riorganizzazione del
personale dell'Amministrazione penitenziaria).


Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere a parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.


L'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, fino ad integrale copertura dei posti, mediante le ordinarie procedure concorsuali di professionisti psicologi di particolare qualificazione, conferendo loro incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, corrispondendo a tale personale la retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.


All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 80 miliardi per l'anno 2000 e in lire 116.988.295.000 a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Comma 2

CAPO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 13

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Comma 1

(Ruolo del Consiglio superiore della magistratura).


In sede di prima applicazione del decreto legislativo di cui al comma 1, al personale in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura alla data del 31 dicembre 1998 in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, e' riservato il 50 per cento dei posti messi a concorso per ciascuna qualifica. Il personale in servizio di cui al primo periodo, che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici di cui al comma 1, lettera c), e' restituito alle amministrazioni di provenienza e reinserito nel rispettivo ruolo.
L'eventuale reinserimento nei ruoli viene disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, riducendo corrispondentemente l'entita' del contingente di personale da assumere da parte di ciascuna amministrazione interessata.


Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo e' emanato anche in assenza del parere.


Comma 2

CAPO V - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE MILITARE

Art. 14

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Comma 1

(Disposizioni relative al personale militare).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


Il personale ((...)) del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali ((...)) del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto ((...)) da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.


Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
"5-bis) degli incrementi corrispondenti a titolo di perequazione automatica". ((5))


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1) che e' abrogato il comma 6 del presente articolo escluso l'ultimo periodo.


Art. 15

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))


Art. 16

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Comma 1

Delega al Governo per agevolare la mobilita' del personale militare e delle Forze di polizia

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).


Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In tale caso si applicano le modalita' di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560.


Con le stesse modalita' stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi in qualita' di alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio.


Art. 17

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Comma 1

Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Comma 2

Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale ((...)) nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorita' da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu' vicina.


Art. 18

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Comma 1

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive del
decreto legislativo n. 195 del 1995).


Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 2000, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarne il contenuto ai principi desumibili dalle disposizioni di riforma della pubblica amministrazione successivamente intervenute, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.


Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato con le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.


Comma 2

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, il quadro delle esigenze ai fini della perequazione dei trattamenti del personale di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.


Nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002, nel quadro delle piu' generali compatibilita' della finanza pubblica e della complessiva politica per il personale pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.


La legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli esercizi del triennio considerato.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)).


I procedimenti negoziali di cui agli articoli 1 e 10 della presente legge, in relazione agli obiettivi di conferma e rafforzamento della specificita' ed unitarieta' di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia ivi indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale delle predette carriere.