LEGGE

Aumento degli organici, reclutamento degli ufficiali di complemento, avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e delega al Governo per la pubblicazione del testo unico dei provvedimenti legislativi sull'ordinamento della Regia guardia di fina

Numero 234 Anno 1940 GU 19.04.1940 Codice 040U0234

urn:nir:stato:legge:1940-03-20;234

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Corpo della Regia guardia di finanza e' comandato da un generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo dei Regio esercito, e si compone del personale militare di cui ai seguenti
organici:

Parte di provvedimento in formato grafico
(1)(3) ((4))

Il personale della Regia guardia di finanza in servizio in Africa Orientale Italiana, fino a complessive 744 unita' distribuite come
appresso:

Tenente colonnello . . . . . . . . . . . . . 1

Maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Capitani . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Tenenti e sottotenenti . . . . . . . . . . . 25

Marescialli maggiori . . . . . . . . . . . . 10

Marescialli capi e marescialli ordinari. . . 14

Brigadieri . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Sottobrigadieri. . . . . . . . . . . . . . . 35

Appuntati. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Guardie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594

continua a far parte dei posti previsti per i servizi nazionali, ed
e' quindi considerato nella posizione di comando.

La disposizione di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, riguardante il collocamento nella posizione di fuori quadro od in quella di comando del personale ivi considerato, ha effetto, per il personale della regia guardia di finanza in servizio in Africa Orientale Italiana, unicamente nei riguardi di quello eventualmente eccedente - distintamente per grado - i quantitativi di cui al precedente comma.

Non sono compresi negli organici di cui al primo comma, i militari della Regia guardia di finanza in servizio in Libia e quelli a
disposizione di altre Amministrazioni, per i quali gli assegni non
fanno carico al bilancio del Corpo.


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 24 novembre 1941, n. 1291 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "gli organici della Regia guardia di finanza per i servizi nazionali, di cui all'art. 1, comma 1°, della legge 20 marzo
1940-XVIII, n. 234, sono aumentati di un generale di brigata".


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 2 ottobre 1942, n. 1203 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli organici degli ufficiali della Regia guardia di finanza, di cui all'art. 1, comma 1°, della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, sono aumentati, per provvedere all'inquadramento dei reparti
mobilitati per esigenze di guerra, delle seguenti unita' :


Generali di brigata . . . . . . . N. 1

Colonnelli . . . . . . . . . . . .» 3

Tenenti colonnelli . . . . . . . . » 8

Maggiori . . . . . . . . . . . . .» 8

Totale . . . . . . . . . . . . . N. 20


Il contingente di cui sopra sara' sottoposto a revisione entro un anno dalla cessazione dell'attuale stato di guerra".


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'organico del Corpo della guardia di finanza per i servizi nazionali di cui alle leggi 20 marzo 1940, n. 234 e 24 novembre 1941, n. 1291, e' aumentato delle seguenti
unita':


1 colonnello;
15 tenenti colonnelli;
8 maggiori;
50 capitani;
73 tenenti e sottotenenti;
379 marescialli maggiori;
462 marescialli capi e ordinaria 651 brigadieri;
593 sottobrigadieri;
970 appuntati;
2.752 finanzieri;
840 allievi finanzieri.
L'organico del Corpo risulta quindi fissato in 36.257 unita' cosi'
suddivise:

ufficiali:
1 generale di divisione;
5 generali di brigata;
20 colonnelli;
57 tenenti colonnelli;
60 maggiori;
317 capitani;
497 tenenti e sottotenenti (compresi 8 sottotenenti maestri di scherma e 1 sottotenente maestro direttore di banda);

sottufficiali:
1.300 marescialli maggiori;
2.000 marescialli capi e ordinari;
2.800 brigadieri;
2.300 sottobrigadieri;

militari di truppa:
3.400 appuntati;
21.000 finanzieri;
2.500 allievi finanzieri".


Art. 2

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Comma 1

((Possono conseguire, a domanda e senza esami, la nomina a sottotenente di complemento della Regia guardia di finanza, qualora posseggano i requisiti di cittadinanza e di condotta richiesti per la nomina in servizio permanente e siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento organico:

1) i sottobrigadieri della forza in congedo della Regia guardia di finanza, anche se trattenuti o richiamati alle armi, che siano provvisti di diploma di laurea e che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale grado;

3) i marescialli ed i brigadieri della forza in congedo della Regia guardia di finanza, anche se trattenuti o richiamati alle armi, che abbiano conseguito l'ammissione al liceo classico o scientifico o all'istituto tecnico superiore o che posseggano altro titolo equipollente ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purche' contino sei anni di servizio da sottufficiale nella Regia guardia di finanza stessa;

4) i marescialli maggiori della Regia guardia di finanza, all'atto della loro cessazione dal servizio permanente, purche' abbiano acquisito in via normale il diritto al collocamento a riposo, per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto))
.


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1955, N. 84))


Art. 4

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Comma 1

I funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto possono ottenere, se militari in congedo illimitato della Regia guardia di finanza, la nomina a sottotenente di complemento dello stesso Regio corpo, prescindendo dalla presentazione dei titoli di studio, purche' non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di eta'.



Art. 5

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Comma 1

I sottufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza, che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati sottotenenti di complemento nel Corpo medesimo, ed i militari di truppa della Regia guardia di finanza possono essere nominati ufficiali di complemento nell'Arma di fanteria alle condizioni all'uopo previste dalle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.



Art. 6

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Comma 1

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 - primo comma - del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 75.



Art. 7

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Comma 1

Le lettere a) e b) dell'art. 9 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, sono sostituite come segue:

«a) maresciallo capo: un anno di comando di reparto o di unita' del naviglio del Corpo, o di appartenenza alla polizia tributaria investigativa o ad una brigata volante;

«b) brigadiere: sei mesi di servizio d'istituto in reparti di una legione di frontiera o della Libia o dell'Africa Orientale Italiana o dell'Albania, oppure d'imbarco sulle unita' del naviglio del Corpo».


Art. 8

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Comma 1

L'art. 10 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, e' sostituito dal seguente:

«Non possono essere giudicate ai fini dell'avanzamento al grado di appuntato le guardie che non abbiano compiuto almeno sei mesi di servizio di istituto in reparti di una legione di frontiera o della Libia o dell'Africa Orientale Italiana o dell'Albania, oppure di imbarco sulle unita' del naviglio del Corpo».



Art. 9

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Comma 1

I sottufficiali in congedo della Regia guardia di finanza che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, od anche in tempi diversi da tale periodo della guerra 1915-18, abbiano prestato non meno di quattro mesi di effettivo servizio col grado di brigadiere o di maresciallo, in zona di operazione, presso reparti operanti o presso Comandi mobilitati, purche' non abbiano superato cinquantacinque anni di eta', possono, a domanda, essere nominati sottotenenti di complemento nella Regia guardia di finanza, anche se non provvisti del titolo di studio e senza obbligo di esami, purche' abbiano ottenuta una ricompensa al valor militare o una promozione per merito di guerra e siano dichiarati idonei da una Commissione speciale di avanzamento, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Per tali ufficiali di complemento l'avanzamento e' limitato al grado di capitano.



Art. 10

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Comma 1

Nell'attesa della pubblicazione del regolamento, le norme esecutive per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Regia guardia di finanza, attualmente in vigore, continueranno ad essere seguite, per quanto possibile, nella prima applicazione della presente legge.



Art. 11

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Comma 1

Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato, e' autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, con facolta' di coordinare fra di loro le varie disposizioni, di porle in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi le modificazioni ed integrazioni che ritenga necessarie.



Art. 12

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Comma 1

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle della presente legge o con essa incompatibili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi