Il Corpo della Regia guardia di finanza e' comandato da un generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo dei Regio esercito, e si compone del personale militare di cui ai seguenti
organici:
Parte di provvedimento in formato grafico
(1)(3) ((4))
Il personale della Regia guardia di finanza in servizio in Africa Orientale Italiana, fino a complessive 744 unita' distribuite come
appresso:
Tenente colonnello . . . . . . . . . . . . . 1
Maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Capitani . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tenenti e sottotenenti . . . . . . . . . . . 25
Marescialli maggiori . . . . . . . . . . . . 10
Marescialli capi e marescialli ordinari. . . 14
Brigadieri . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Sottobrigadieri. . . . . . . . . . . . . . . 35
Appuntati. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Guardie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
continua a far parte dei posti previsti per i servizi nazionali, ed
e' quindi considerato nella posizione di comando.
La disposizione di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, riguardante il collocamento nella posizione di fuori quadro od in quella di comando del personale ivi considerato, ha effetto, per il personale della regia guardia di finanza in servizio in Africa Orientale Italiana, unicamente nei riguardi di quello eventualmente eccedente - distintamente per grado - i quantitativi di cui al precedente comma.
Non sono compresi negli organici di cui al primo comma, i militari della Regia guardia di finanza in servizio in Libia e quelli a
disposizione di altre Amministrazioni, per i quali gli assegni non
fanno carico al bilancio del Corpo.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 novembre 1941, n. 1291 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "gli organici della Regia guardia di finanza per i servizi nazionali, di cui all'art. 1, comma 1°, della legge 20 marzo
1940-XVIII, n. 234, sono aumentati di un generale di brigata".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 2 ottobre 1942, n. 1203 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli organici degli ufficiali della Regia guardia di finanza, di cui all'art. 1, comma 1°, della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, sono aumentati, per provvedere all'inquadramento dei reparti
mobilitati per esigenze di guerra, delle seguenti unita' :
Generali di brigata . . . . . . . N. 1
Colonnelli . . . . . . . . . . . .» 3
Tenenti colonnelli . . . . . . . . » 8
Maggiori . . . . . . . . . . . . .» 8
Totale . . . . . . . . . . . . . N. 20
Il contingente di cui sopra sara' sottoposto a revisione entro un anno dalla cessazione dell'attuale stato di guerra".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'organico del Corpo della guardia di finanza per i servizi nazionali di cui alle leggi 20 marzo 1940, n. 234 e 24 novembre 1941, n. 1291, e' aumentato delle seguenti
unita':
1 colonnello;
15 tenenti colonnelli;
8 maggiori;
50 capitani;
73 tenenti e sottotenenti;
379 marescialli maggiori;
462 marescialli capi e ordinaria 651 brigadieri;
593 sottobrigadieri;
970 appuntati;
2.752 finanzieri;
840 allievi finanzieri.
L'organico del Corpo risulta quindi fissato in 36.257 unita' cosi'
suddivise:
ufficiali:
1 generale di divisione;
5 generali di brigata;
20 colonnelli;
57 tenenti colonnelli;
60 maggiori;
317 capitani;
497 tenenti e sottotenenti (compresi 8 sottotenenti maestri di scherma e 1 sottotenente maestro direttore di banda);
sottufficiali:
1.300 marescialli maggiori;
2.000 marescialli capi e ordinari;
2.800 brigadieri;
2.300 sottobrigadieri;
militari di truppa:
3.400 appuntati;
21.000 finanzieri;
2.500 allievi finanzieri".