LEGGE

Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni

Numero 158 Anno 1990 GU 22.06.1990 Codice 090G0202

urn:nir:stato:legge:1990-06-14;158

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Restano ferme le disposizioni di favore previste dall'articolo 43, commi terzo, quarto e quinto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
dell'articolo 5, comma 5
, della legge 1 marzo 1986, n. 64.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092
, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

In attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale, i finanziamenti di parte corrente previsti da leggi statali per interventi rientranti nelle materie di competenza regionale confluiscono nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, salvo quanto disposto dal comma 3 per il fondo nazionale trasporti e per il fondo sanitario nazionale.


Alla prima determinazione delle somme destinate a confluire nel fondo di cui al comma 1, si provvede, salvo quanto previsto nel presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza.


Al fine di valutare l'opportunita', per le regioni a statuto ordinario, di procedere all'accorpamento nel fondo comune dei flussi correnti del fondo nazionale trasporti e del fondo sanitario nazionale e' istituita, nell'ambito della Conferenza, una commissione composta dai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti, nonche' da quattro presidenti delle regioni, con compiti di istruttoria e di verifica, tra l'altro, dello stato di attuazione della legge 10 aprile 1981, n.
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Art. 3

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Comma 1

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Alla individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al comma 1, lettera b), da destinare esclusivamente al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle regioni a statuto ordinario, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Con delibera del CIPE, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione fra le regioni della quota variabile nell'ambito di comparti funzionali individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.


4. Le regioni sono tenute a presentare annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo finanziati con la quota variabile))


Alle erogazioni in favore delle regioni previste dal presente articolo provvede il Ministro del bilancio e della programmazione economica.


I provvedimenti statali che direttamente o indirettamente comportino nuove funzioni o ulteriori compiti per le regioni, o modifichino quelli esistenti aggravandone gli oneri di gestione, debbono indicare le risorse occorrenti per la loro adeguata copertura.


Ulteriori leggi che dispongano interventi da affidare alle regioni debbono prevedere la confluenza degli stanziamenti nel fondo di cui al comma 1, lettera b).


Art. 4

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Comma 1

L'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Tassa sulle concessioni regionali). - 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.
2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:
a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;
b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;
c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti gia' soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sara' pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti gia' assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sara' pari al 90 per cento del tributo di ammontare piu' elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;
d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.
3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.
4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.
5. Con legge regionale possono essere disposti, ((ogni anno)), aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1' gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.
6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.
7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non e' soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.
8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.
9. La tariffa di cui al comma 1 e' emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entra in vigore il 1' gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione".


Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sara' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 5

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Comma 1

L'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Tassa automobilistica regionale). - 1. La tassa automobilistica regionale si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle regioni a statuto ordinario, nonche' a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle regioni stesse.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni a statuto ordinario, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1 gennaio successivo e relativi a periodi fissi successivi a tale data, possono determinare l'ammontare della tassa in misura non inferiore a quello determinato per l'anno in corso e non eccedente il 110 per cento dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per lo stesso anno.
3. La tassa automobilistica regionale e' disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme che regolano la corrispondente tassa erariale ed e' applicata contestualmente e con le medesime modalita' stabilite per la riscossione della stessa. Per il mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale e per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la stessa, si applicano le medesime sanzioni previste per la corrispondente tassa erariale. Tali sanzioni vanno versate contestualmente a quelle erariali presso gli stessi uffici e con le medesime modalita'.
4. La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non da' luogo alla applicazione di una ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa regionale automobilistica sia stata gia' riscossa dalla regione di provenienza".


Art. 6

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Comma 1

Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentite la Conferenza e le commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1991.


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AGGIORNAMENTO (1a)


La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art. 75, comma 7) che le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, devono intendersi rivolte ad escludere le imprese industriali ed artigiane che impiegano gas metano come combustibile sia dall'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sia dalla imposta regionale sostitutiva.


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AGGIORNAMENTO (4)


La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 628) che "Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie gia' insorte".


Art. 7

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Art. 8

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.