Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge e' adottato a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge e, comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'articolo 10-sexies della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, e' abrogato.
Art. 4
#Comma 1
L'articolo 21 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e' abrogato.
Art. 5
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252 ))