Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 15 - 31 ottobre 1991 n. 390 (in GU 1a s.s. n. 44 del 06.11.1991) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, direttiva n. 18, della presente legge, nell'inciso "eccezion fatta per i reati commessi in udienza".
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 18 maggio - 3 giugno 1992 n. 255 (in GU 1a s.s. n. 24 del 04.06.1992) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, direttiva n. 76 della presente legge nella parte in cui prevede il potere del giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezzadel fatto, e non anche le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.
Art. 4
#Comma 1
Il Governo della Repubblica e' delegato a stabilire che le nuove disposizioni del codice di procedura penale entrino in vigore in un termine non superiore ad un anno dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 5
#Comma 1
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.
Art. 6
#Comma 1
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 2, 3 e 5, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio.
Art. 7
#Comma 1
Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 8, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria.
Art. 8
#Comma 1
Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge 11 Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.
Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intiero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.
Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
#Comma 1
Entro quattro mesi dall'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui all'articolo 6 alla commissione indicata nell'articolo 8. Si applica, successivamente, la procedura prevista nel predetto articolo 8 ma il primo parere deve essere espresso entro sessanta giorni.
Le disposizioni indicate nel comma 1 sono emanate non oltre due mesi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ed entrano in vigore contestualmente allo stesso.
Art. 10
#Comma 1
La commissione istituita ai sensi dell'articolo 8 resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle norme previste dall'articolo 7.
La commissione elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.
Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per meta' a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio della Camera dei deputati.
Art. 11
#Comma 1
E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1987 e 1988 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.
Art. 12
#Comma 1
Alla spesa prevista nell'articolo 11, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.