Il Governo e' delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, nonche' ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.
Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perche' sia espresso dalle competenti commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.