LEGGE

Legge 155/1999 - Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino.

Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino.

Numero 155 Anno 1999 GU 03.06.1999 Codice 099G0237

urn:nir:stato:legge:1999-05-05;155

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Governo e' delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, nonche' ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.


Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perche' sia espresso dalle competenti commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.


Art. 2

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Comma 1

Per le esigenze relative all'acquisizione degli immobili, nonche' alle spese di primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e' autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 39.750 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.


All'onere derivante dalle spese di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutato complessivamente in lire 6.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 3

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.