Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi.
Sugli schemi dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge il Governo acquisisce il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi.
Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata circa lo stato del servizio di riscossione dei tributi.
I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica, quale limite della potesta' legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Dall'esercizio della delega legislativa di cui alla presente legge non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.