LEGGE

Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado.

Numero 254 Anno 1997 GU 05.08.1997 Codice 097G0292

urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Governo e' delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi con tutte le altre leggi dello Stato e la disciplina transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni.


Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perche' sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.


Entro due anni dalla ((efficacia)) di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo puo' emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 3.