LEGGE

Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunita' europee in materia di sanita' e di protezione dei lavoratori.

Numero 212 Anno 1990 GU 04.08.1990 Codice 090G0254

urn:nir:stato:legge:1990-07-30;212

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:30:43

Art. 1

#

Comma 1

Procedimento

Comma 2

Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive delle Comunita' europee indicate negli allegati A, B, C, D ed E.


I decreti di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate.


Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.


Art. 2

#

Comma 1

Criteri generali

Art. 4

#

Comma 1

Tutela delle radiazioni ionizzanti

Comma 2

Il decreto legislativo in materia di tutela delle radiazioni ionizzanti sara' informato ai princi'pi e criteri contenuti nelle direttive da attuare e dovra' comunque garantire con la massima efficacia la tutela fisica e sanitaria della popolazione e dei lavoratori.


La delega di cui all'articolo 1 non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari nonche' a quella relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con le attivita' nucleari.


Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, fermo quanto disposto dall'articolo 1, sono sentiti il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanita' ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).


Art. 7

#

Comma 1

Protezione dei lavoratori

Comma 2

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 1 sono punite con l'ammenda da lire duemilioni a lire cinquantamilioni, se commesse da datori di lavoro e dai dirigenti; con l'ammenda da lire unmilione a lire diecimilioni, se commesse dai preposti.