LEGGE

Legge 535/1949 - Delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia e indulto per i reati elettorali nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948.

Delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia e indulto per i reati elettorali nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948.

Numero 535 Anno 1949 GU 24.08.1949 Codice 049U0535

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia, per i reati previsti nelle disposizioni penali del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, sempre che la pena, comminata non superi nel massimo la reclusione per anni cinque e la multa di lire ventimila.
Per gli stessi reati, per i quali non sia ammissibile l'amnistia, e' delegato a concedere il condono della pena detentiva nei limiti di tre anni e della pena pecuniaria per lire ventimila.