LEGGE

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni ad esso connesse o complementari.

Numero 562 Anno 1993 GU 31.12.1993 Codice 093G0641

urn:nir:stato:legge:1993-12-28;562

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

(Delega al Governo).


I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.


Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.


Per fronteggiare le esigenze di servizio derivanti dall'attuazione della presente legge, il Ministro dell'interno e' autorizzato, anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni nei pubblici impieghi, a bandire concorsi per la copertura delle vacanze comunque determinatesi nei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno alla data di entrata in vigore della presente legge, anche utilizzando, ove occorra, nel limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, le graduatorie dei concorsi gia' espletati da non oltre un triennio.


Art. 2

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