LEGGE

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto.

Numero 393 Anno 1990 GU 22.12.1990 Codice 090G0444

urn:nir:stato:legge:1990-12-21;393

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.


Il Presidente della Repubblica e' altresi' delegato a stabilire che non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.


Art. 2

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali e' applicato, anche solo in parte, l'indulto.


Art. 4

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione dell'indulto medesimo, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.


Art. 5

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.


Art. 6

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.