LEGGE

Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo.

Numero 242 Anno 1980 GU 16.06.1980 Codice 080U0242

urn:nir:stato:legge:1980-05-23;242

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

In attesa della ristrutturazione della Direzione generale dell'aviazione civile ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1979, n. 299, e nell'ambito della riforma delle aziende autonome di Stato, il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della funzione pubblica, dei trasporti, della difesa e del tesoro, sentita una commissione parlamentare composta da dieci senatori e da dieci deputati designati, rispettivamente, dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
La commissione esprimera' il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta.


Art. 2

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Comma 1

L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale provvede:
1) all'organizzazione ed all'esercizio dell'assistenza al volo mediante la gestione dei servizi relativi al controllo del traffico aereo, alle telecomunicazioni aeronautiche, alle informazioni aeronautiche, ai servizi meteorologici aeroportuali, nonche' dei necessari servizi amministrativi, tecnici e di supporto;
2) all'approvvigionamento, installazione e manutenzione degli impianti ed apparati occorrenti al servizio di assistenza al volo;
3) alla promozione degli studi ed alle relative esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti all'assistenza al volo;
4) alla registrazione di quanto necessario per la contabilizzazione ed imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;
5) al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione e all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, nonche' al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo;
6) all'amministrazione in generale e alle procedure amministrative inerenti all'attivita' contrattuale;
7) alla gestione di altri servizi eventualmente trasferiti in applicazione delle norme di cui al primo comma dell'articolo 1.


Art. 3

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Comma 1

I decreti delegati di cui all'articolo 1 saranno emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione dell'Azienda di cui al primo comma dell'articolo 1 con l'azione svolta dall'Aeronautica militare, in base alle esigenze rappresentate dalla Direzione generale dell'aviazione civile ed a quelle derivanti dall'applicazione dei trattati e delle norme internazionali, con l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa e dei trasporti, dei poteri di coordinamento per la ripartizione dello spazio aereo tra le esigenze della difesa e quelle del traffico aereo generale;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66));
c) adeguamento degli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per consentire il soddisfacimento delle esigenze nel settore di cui alla lettera b). Tenendo conto del ripianamento gia' consentito dalle vacanze organiche determinatesi per effetto dell'inquadramento del personale nei ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo, saranno definiti ruoli, organici e tempi del suddetto adeguamento, nonche' tempi e modalita' dei relativi concorsi;
d) articolazione dell'Azienda attraverso la graduale formazione di una struttura territorialmente e funzionalmente decentrata con la previsione di adeguati strumenti di collegamento con gli organi periferici, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero della difesa;
e) previsione di una dotazione patrimoniale e finanziaria del servizio idonea ad assicurare un'autonomia operativa e di gestione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella normativa sulla contabilita' di Stato, nonche' trasferimento di materiali e impianti dal Ministero della difesa e dal Commissariato per l'assistenza al volo civile contemporaneamente al graduale passaggio delle attribuzioni;
f) disciplina dello stato giuridico del personale sulla base della natura giuridica dell'Azienda da costituire ai sensi del primo comma dell'articolo 1, salvaguardando altresi' alle donne e a coloro che non hanno prestato servizio militare il diritto di accesso;
g) definizione della pianta organica e dei relativi ruoli del personale occorrente ad assolvere i compiti di cui all'articolo 2;
h) inserimento negli organici dell'Azienda del personale inquadrato nei ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo, nonche', a domanda, di quello messo a disposizione del Commissariato stesso ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, come risulta modificato dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, di conversione del decreto stesso;
i) inquadramento a domanda nei ruoli direttivi e dirigenziali, in sede di prima applicazione; nei limiti delle disponibilita' organiche, fatte salve le esigenze organiche e di servizio dell'Aeronautica militare e nel rispetto delle norme previste per la cessazione dal servizio a domanda, degli ufficiali superiori e generali dell'Aeronautica militare, in servizio e non, in possesso di specifica esperienza nel campo dell'assistenza al volo. Negli stessi ruoli potranno essere trasferiti a domanda, nei limiti delle disponibilita' organiche, dirigenti di altre amministrazioni dello Stato che abbiano maturato esperienze di servizio nel settore, nonche' dirigenti delle amministrazioni medesime da destinare a mansioni amministrative;
l) determinazione delle quote riservate nei ruoli di cui alla lettera g), in sede di prima applicazione della presente legge e in via definitiva, al personale dell'Aeronautica militare stabilendone i requisiti di specializzazione, di grado e di anzianita';
m) disciplina delle forme dei controlli interni ed esterni sull'attivita' dell'Azienda;
n) previsione della facolta' di dare in concessione agli enti gestori di aeroporti minori il servizio delle informazioni di volo (AFIS) previa verifica del possesso di idonee attrezzature tecniche e delle necessarie abilitazioni da parte del personale da adibirvi;
o) previsione di una ricognizione delle funzioni, dei servizi e del personale trasferibili a scopo di organicita', completezza ed efficienza ai sensi del numero 7) dell'articolo 2.


Art. 4

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Comma 1

Nell'esercizio del diritto di sciopero da parte del personale addetto ai servizi di assistenza al volo dovra' in ogni caso essere assicurata, secondo le norme e gli ordini di servizio, l'assistenza per i voli di Stato, sia nazionali che esteri, ivi compresi quelli militari comunque operanti, di emergenza e i collegamenti con le isole.
A tal fine gli organi del Commissariato o dell'Azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, debbono determinare i contingenti necessari, con l'indicazione nominativa delle persone incaricate, dandone comunicazione al Ministro dei trasporti.
Il Ministro dei trasporti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'effettuazione dello sciopero o l'azione sostitutiva dello stesso deve esserne informato dai promotori al fine di assicurare i collegamenti internazionali per i tempi previsti dalla convenzione ICAO, annesso 15, paragrafo 5.3, a partire dalla data d'inizio dello sciopero o azione sostitutiva.


Art. 5

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Comma 1

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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.LGS. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 760) l'abrogazione dell'art. 5.


Art. 6

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i reati previsti nei capi I, II, III e VII del titolo III del libro II del codice penale militare di pace commessi da militari entro il 13 marzo 1980, a causa ed in occasione di iniziative intese a sollecitare la riforma dei servizi di assistenza al volo.


Art. 7

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Comma 1

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei decreti delegati di cui alla presente legge si provvedera' mediante variazioni da apportare agli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri della difesa e dei trasporti per gli anni finanziari interessati.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.