LEGGE

Legge 1443/1956 - Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e...

Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari.

Numero 1443 Anno 1956 GU 03.01.1957 Codice 056U1443

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1443

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti.


Art. 2

#

Comma 1

Le modificazioni delle circoscrizioni potranno consistere:
a) nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione degli uffici giudiziari gia' esistenti;
b) limitatamente alle preture, nella soppressione o nello spostamento di sede di uffici gia' esistenti e nella istituzione di nuovi uffici.


Art. 3

#

Comma 1

Fermi restando nella loro entita' numerica complessiva i ruoli organici dei magistrati e dell'altro personale addetto agli uffici giudiziari, potranno essere apportate modificazioni alle piante organiche dei singoli uffici.


Art. 4

#

Comma 1

Le modificazioni suddette saranno stabilite tenendosi conto delle esigenze delle popolazioni interessate, in relazione soprattutto alla facilita' delle comunicazioni, delle esigenze locali in generale e della entita' del lavoro giudiziario proprio di ciascun ufficio.


Art. 5

#

Comma 1

I decreti indicati nell'art. 1 saranno emanati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro previo parere di una Commissione composta di sei deputati e di sei senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee legislative, e di sei magistrati, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia.
La Commissione dovra' esprimere il suo parere entro quattro mesi dalla richiesta. Trascorso inutilmente il termine predetto, il decreto potra' essere emanato senza il previo parere della Commissione.