Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le modificazioni delle circoscrizioni potranno consistere:
a) nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione degli uffici giudiziari gia' esistenti;
b) limitatamente alle preture, nella soppressione o nello spostamento di sede di uffici gia' esistenti e nella istituzione di nuovi uffici.
Art. 3
#Comma 1
Fermi restando nella loro entita' numerica complessiva i ruoli organici dei magistrati e dell'altro personale addetto agli uffici giudiziari, potranno essere apportate modificazioni alle piante organiche dei singoli uffici.
Art. 4
#Comma 1
Le modificazioni suddette saranno stabilite tenendosi conto delle esigenze delle popolazioni interessate, in relazione soprattutto alla facilita' delle comunicazioni, delle esigenze locali in generale e della entita' del lavoro giudiziario proprio di ciascun ufficio.
Art. 5
#Comma 1
I decreti indicati nell'art. 1 saranno emanati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro previo parere di una Commissione composta di sei deputati e di sei senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee legislative, e di sei magistrati, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia.
La Commissione dovra' esprimere il suo parere entro quattro mesi dalla richiesta. Trascorso inutilmente il termine predetto, il decreto potra' essere emanato senza il previo parere della Commissione.