LEGGE

Legge 861/1986 - Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

Numero 861 Anno 1986 GU 15.12.1986 Codice 086U0861

urn:nir:stato:legge:1986-12-12;861

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Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

Esclusioni oggettive dall'amnistia

Comma 2

Quando vi e' stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.


Art. 4

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Comma 1

Condizioni soggettive per l'applicabilita' dell'amnistia

Comma 2

Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal comma 1.


Art. 5

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Comma 1

Rinunciabilita' dell'amnistia

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.


Art. 6

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Comma 1

Indulto

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.


L'indulto non puo' essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire cinque milioni per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli: 624, aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'articolo 625; 628, commi primo e secondo; 629, comma primo, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene temporanee inflitte per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale, anche se aggravato, quando comunque ricorra una delle attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 1 e 2, o all'articolo 89 (vizio parziale di mente) del codice penale, nonche' per i reati di omicidio volontario previsti dal secondo comma dell'articolo 186 e dal secondo comma dell'articolo 195 del codice penale militare di pace, anche se aggravati, quando comunque ricorra l'attenuante di cui all'articolo 198 del codice penale militare di pace o quella da cui nell'articolo 62, numero 1, del codice penale.


Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'indulto e' ridotto alla meta' nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 1, lettera b), e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; e' ridotto ad un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione. Nella valutazione dei precedenti penali di cui alla richiamata lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, non si tiene conto delle condanne alle quali deve essere applicato il presente indulto.


La misura dell'indulto e' di tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' o che sono affetti da invalidita' permanente non inferiore al 71 per cento, secondo la tabella prevista dal decreto ministeriale 25 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 14 ottobre 1980, in esecuzione della legge 11 febbraio 1980, n. 18.


Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del comma terzo del citato articolo 8 la pena condonata e' equiparata a quella espiata.


Art. 7

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Comma 1

Esclusioni soggettive dall'indulto

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualita' o professionalita' non sia estinta o revocata, ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646.


Art. 8

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Comma 1

Esclusioni oggettive dall'indulto

Comma 2

Quando vi e' stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto secondo le disposizioni del decreto, determinando la quantita' di pena condonata.


Art. 9

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Comma 1

Indulto per le pene accessorie

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguano a condanne per le quali e' applicato, anche solo in parte, l'indulto.


Art. 10

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Comma 1

Indulto condizionato

Comma 2

Nelle ipotesi di cui al comma 1, il giudice applica l'indulto con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione.


Art. 11

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Comma 1

Revoca dell'indulto

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto e' revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.


Art. 12

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Comma 1

Disposizioni in tema di sanzioni sostitutive

Comma 2

Se per effetto dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto deve cessare anche la esecuzione di pene sostitutive, il giudice, quando provvede ai sensi del secondo comma dell'articolo 593 del codice di procedura penale, dichiara anche l'estinzione della pena sostitutiva e trasmette copia del provvedimento al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che provvede all'esecuzione del provvedimento.


Il pubblico ministero o il pretore possono disporre la sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva anche prima che la cessazione della medesima sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto, dandone immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza indicato nel comma 1.


Art. 13

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Comma 1

Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.


Art. 14

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.