LEGGE

Legge 230/1958 - Sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni dei funzionari delegati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica negli esercizi finanziari dal 1945-46 al 1953-54.

Sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni dei funzionari delegati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica negli esercizi finanziari dal 1945-46 al 1953-54.

Numero 230 Anno 1958 GU 02.04.1958 Codice 058U0230

urn:nir:stato:legge:1958-03-06;230

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti verificatesi negli esercizi finanziari dal 1945-46 al 1953-54 nella gestione dei fondi accreditati i funzionari delegati dipendenti da enti, istituti, corpi stabilimenti ed uffici e comandi periferici dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad inscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa la somma di lire 18.370.000.000.


Art. 2

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Comma 1

Le rimanenze di fondi di complessive lire 18 miliardi e 370 milioni accertate sugli accreditamenti ricevuti negli esercizi dal 1945-46 al 1953-54 dai funzionari delegati dipendenti da enti, istituiti, corpi, stabilimenti ed uffici e comandi periferici dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica dovranno essere versate in Tesoreria e verranno imputate ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.


Art. 3

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Comma 1

Alla copertura dello stanziamento di cui all'art. 1 viene provveduto con le somme versate in Tesoreria ai termini del precedente art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le modalita' per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi di cui agli articoli precedenti.