LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaounde' il 17 marzo 2016. (26G00017)

Numero 6 Anno 2026 GU 23.01.2026 Codice 26G00017

urn:nir:stato:legge:2026-01-13;6

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaounde' il 17 marzo 2016.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, nonche' agli oneri derivanti dall'articolo 13 del medesimo Accordo, valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante riduzione, per 230.000 euro per l'anno 2026 e per 240.560 euro annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Art. 4

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.