Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della liberta' personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023, di seguito denominato «Trattato».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 7, 8, 17 e 19 del Trattato, valutati in euro 14.162 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.