LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio

Numero 7 Anno 2026 GU 26.01.2026 Codice 26G00020

urn:nir:stato:legge:2026-01-13;7

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2028, e a quelli derivanti dalle spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a euro 231.620 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 231.620 annui per l'anno 2026 e per euro 242.340 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3 e 6 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Agli eventuali ulteriori oneri relativi all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.


Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.