LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015. (26G00031)

Numero 13 Anno 2026 GU 05.02.2026 Codice 26G00031

urn:nir:stato:legge:2026-01-14;13

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Atto stesso.


Art. 3

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Comma 1

Autorita' nazionali competenti


Art. 4

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Agli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Dall'attuazione delle disposizioni dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), del medesimo Atto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24, paragrafi 2, punto (v), e 5, dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.