Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021, di seguito denominato «Accordo».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede alle attivita' di cui agli articoli 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 22 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.
Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.