Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo concernente misure di solidarieta' volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, del citato Accordo.
Art. 3
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.