Il patrimonio della soppressa casa religiosa dei benedettini cassinesi di San Pietro in Perugia nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e colle servitu', gli oneri, le ragioni ed azioni, i debiti e i crediti tutti ad esso inerenti e' costituito in ente morale autonomo sotto la diretta ed esclusiva autorita' dello Stato e con la denominazione di Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le rendite di detto ente dedotti gli oneri che gravano sopra di esso in virtu' della legge 10 luglio 1887, n. 4799, (serie 3ª), sono destinate al mantenimento dello istituto d'istruzione agraria che, a norma della stessa legge, sara' fondato con Nostro successivo decreto.
Art. 3
#Comma 1
L'amministrazione dell'ente e' affidata ad un consiglio composto di cinque membri nominati dal Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio: uno di essi con le funzioni di presidente. La durata del consiglio e' di cinque anni. Nel primo quinquennio esce di ufficio ogni anno un consigliere estratto a sorte; in seguito le rinnovazioni si fanno per anzianita'. La prima estrazione avra' pero' luogo nel gennaio 1898. I consiglieri che escono non possono essere rieletti che dopo due anni. Il presidente rappresenta l'ente verso il Ministero ed il pubblico. ((2))
L'amministrazione sara' condotta alla dipendenza e sotto la sorveglianza del ministro di agricoltura e commercio con le norme della legge e del regolamento sull'amministrazione e contabilita' generale dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 2 aprile 1908, n. CXLVII (147), nel modificare l'art. 1 del Regio Decreto 24 novembre 1895, n. DCCXXXV (735), ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' revocata la disposizione dell'articolo 1° del R. decreto 24 novembre 1895, n. DCCXXXV (parte supplementare) che vieta di rieleggere per due anni, i membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, i quali per compiuto quinquennio escono di carica".
Art. 4
#Comma 1
Il funzionario delegato all'amministrazione dell'ente compilera' annualmente il bilancio preventivo delle entrate e delle spese e lo sottoporra' all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.
Art. 5
#Comma 1
La somma che sara' annualmente fissata dal ministro di agricoltura e commercio in base al bilancio predetto per il mantenimento dello istituto d'istruzione agraria di cui all'art. 2, sara' annotata nella parte passiva del bilancio dell'ente e versata nella tesoreria dello Stato in rate bimestrali anticipate. Detta somma sara' iscritta in appositi articoli del bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio ed in quello dell'entrate dello Stato.
Art. 6
#Comma 1
Alla spesa occorrente per la conservazione della parte monumentale ed artistica dell'Abbazia di S. Pietro si provvedera', d'accordo col Ministero della pubblica istruzione e la somma relativa sara' iscritta annualmente dal ministro di agricoltura, industria e commercio, nella parte passiva del bilancio dell'ente a favore dello stesso Ministero della pubblica istruzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 gennaio 1892.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 30 gennaio 1892.
Reg. 183. Atti del Governo a f. 104. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Chimirri.
A. Di Rudini'.