Il servizio territoriale militare in generale e quelli di artiglieria e del genio, di sanita' di commissariato militare e la giurisdizione dei tribunali militari saranno ordinati conforme e' stabilito dalle tabelle annesse al presente decreto e, per ordine Nostro, firmate dal ministro della guerra.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il ministro della guerra determinera' la data nella quale ciascuna delle circoscrizioni indicate nelle tabelle stesse dovra' entrare in vigore.
Art. 3
#Comma 1
Col presente decreto vengono abrogati i Nostri decreti n. 395 dell'11 agosto 1897, del 26 agosto 1897 che stabilisce la giurisdizione dei tribunali militari territoriali e dei tribunali militari speciali, n. 503 del 20 novembre 1897, n. 413 del 15 settembre 1898, n. 344 del 1° agosto 1899, n. 489 del 21 dicembre 1899, n. 50 del 23 febbraio 1902, n. 402 del 21 agosto 1902 e del 21 dicembre 1902 che trasferisce la sede del tribunale militare territoriale e del tribunale militare speciale del IV corpo d'armata.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1906.
VITTORIO EMANUELE.
SIDNEY SONNINO.
L. MAJNONI.
Visto, Il guardasigilli: E. SACCHI.