REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 1775/1883 - Che fonda in Roma un istituto storico italiano. (083U1775)

Che fonda in Roma un istituto storico italiano. (083U1775)

Numero 1775 Anno 1883 GU 31.12.1883 Codice 083U1775

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-11-25;1775

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

E' fondato un Istituto storico italiano allo scopo di dare maggiore svolgimento, unita' e sistema alla pubblicazione de' fonti di storia nazionale e di promuovere segnatamente quei lavori preparatori che, per essere di interesse generale, eccedano i limiti, gl'intenti, nonche' i mezzi delle Deputazioni e delle Societa' storiche regionali.


Art. 2

#

Comma 1

L'Istituto si compone di diciotto membri, quattro dei quali nominati dal ministro dell'istruzione pubblica e gli altri quattordici delegati singolarmente da ognuna delle nove Deputazioni e dello cinque Societa' di storia patria qui sotto indicate:

R. Deputazione sopra gli studi di storia patria per le provincie delle Marche, Ancona.

R. Deputazione di storia patria negli Abruzzi, Aquila.

R. Deputazione sopra gli studi di storia patria per le provincie delle Romagne, Bologna.

R. Deputazione sopra gli studi di storia patria per le provincie toscane, Firenze.

R. Deputazione sopra gli studi di storia patria per le provincie modenesi, Modena.

R. Deputazione sopra gli studi di storia patria per le provincie parmensi, Parma.

R. Deputazione sopra gli studi di storia patria per l'Umbria, Perugia.

R. Deputazione sopra gli studi di storia patria per le Antiche provincie e la Lombardia, Torino.

R. Deputazione veneta di storia patria, Venezia.

Societa' ligure di storia patria, Genova.

Societa' storica lombarda, Milano.

Societa' napoletana di storia patria, Napoli.

Societa' siciliana per la storia patria, Palermo.

Societa' romana di storia patria, Roma.

((Il numero dei membri componenti l'Istituto non potra' essere accresciuto senza il voto preventivo dell'Istituto stesso raccolto in adunanza plenaria)).


Art. 3

#

Comma 1

L'Istituto ha sede in Roma, e corrisponde direttamente col Ministero della Pubblica Istruzione.


Art. 4

#

Comma 1

I membri dell'Istituto sono d'ordinario convocati una volta l'anno, o straordinariamente ogni qualvolta sia riconosciuto necessario. Alla prima convocazione essi sceglieranno dal loro seno un presidente, proporranno il programma dei lavori e nomineranno una Giunta esecutiva di tre membri.

Tanto il presidente, quanto i membri della Giunta, dovranno, finche' restino in ufficio, risiedere in Roma.

((3))


----------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 19 giugno 1913, n. 975 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'art. 4 del decreto 25 novembre 1883, n. 1775 (serie 3ยช), e' modificato, fissando a cinque il numero dei membri componenti la Giunta esecutiva dell'Istituto. Essi non hanno l'obbligo di risiedere in Roma".


Art. 5

#

Comma 1

Un regolamento apposito, che sara' approvato dal Nostro Ministro per la Pubblica Istruzione, determinera' le funzioni amministrative dell'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 novembre 1883.

UMBERTO.

Baccelli.

Visto, Il Guardasigilli: Savelli.