REGIO DECRETO

Provvedimenti di clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica. (030U0002)

Numero 2 Anno 1930 GU 02.01.1930 Codice 030U0002

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-01-01;2

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Potranno essere condonate, a domanda degli interessati, le seguenti punizioni relative a mancanze commesse da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica dal 1° gennaio 1929 a tutto il 31 dicembre 1929;

a) dispensa dal servizio permanente effettivo per l'articolo 41 della legge sullo stato degli ufficiali n. 397 e successive modificazioni;

b) sospensione dall'impiego (esclusa quella inflitta per l'art. 66 della legge sullo stato degli ufficiali n. 397);

c) sospensione dal grado (esclusa quella di carattere precauzionale o inerente a condanna per reato che non sia compreso nell'amnistia);

d) dispensa dal servizio a senso della lettera d) del paragrafo 73 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito approvato con decreto 31 gennaio 1907, numero 145, e successive modificazioni; o del 3° comma dell'articolo 6 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220, sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica; o dell'art. 264 del regolamento di disciplina per i Corpi della Regia marina approvato con R. decreto 13 novembre 1924;

e) retrocessione dal grado a senso della lettera a) del paragrafo 85 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito; o del n. 687 del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito 24 giugno 1929; o a sensi del 1° comma dell'art. 6 del citato R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220;

f) passaggio alle compagnie di disciplina di punizione, purche' esso non sia stato disposto per mancanze di carattere indecoroso o contro le Patrie istituzioni.


Art. 2

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Comma 1

Il condono di cui all'art. 1 viene accordato su decisione insindacabile ed inappellabile del Ministro competente, con particolare riguardo ai militari decorati di almeno una medaglia di argento al valor militare e ai promossi per merito di guerra.


Art. 3

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Comma 1

Il condono delle punizioni, concesso in base agli articoli precedenti, avra' effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 4

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Comma 1

Per la riammissione in servizio nei casi indicati dagli articoli precedenti non e' computabile come servizio utile il tempo trascorso in congedo.


Art. 5

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Comma 1

Le domande di condono potranno essere inoltrate non oltre sessanta giorni dalla data del presente decreto per punizioni gia' inflitte e non oltre sessanta giorni dalla notificazione delle punizioni da infliggersi, in seguito, pero' sempre, a mancanze commesse dal l° gennaio 1929 a tutto il 31 dicembre 1929.


Art. 6

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Comma 1

Il condono di cui al presente decreto non ha effetti finanziari.


Art. 7

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Comma 1

Il presente decreto andra' in vigore da oggi.

I Ministri competenti compileranno le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Gazzera - Sirianni - Balbo - De Bono.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 gennaio 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 292, foglio 4. - Mancini.