E' fondata, con sede presso la Cattedra ambulante di agricoltura di Ravenna, l'Azienda zootecnica ravennate.
L'Azienda e' riconosciuta come ente morale autonomo, ed e' posta sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'Azienda zootecnica ravennate ha per iscopo di contribuire all'incremento delle produzioni animale e vegetale che hanno maggiore importanza nella agricoltura locale, e particolarmente del bestiame comune da carne e da latte, e delle foraggere.
L'Azienda zootecnica ravennate, con esclusione di ogni finalita' di lucro, persegue il suo scopo:
a) con lo studio pratico dell'ordinamento agrario e zootecnico della zona di bonifica;
b) con la sperimentazione dei piu' pratici e convenienti avvicendamenti, con particolare riguardo all'applicazione delle irrigazioni;
c) con la trasformazione in luogo, per mezzo del bestiame bovino, delle risorse foraggere;
d) con l'integrare, mediante il necessario tirocinio pratico, l'istruzione professionale dei licenziati in agraria, dei contadini e dei braccianti;
e) con l'attuare, infine, di incarico del Ministero dell'economia e degli altri enti pubblici, ogni altra iniziativa che rientri nella sfera di attivita' dell'istituzione.
Art. 3
#Comma 1
Il patrimonio dell'ente e' costituito dai seguenti contributi degli enti promotori:
Ministero dell'economia nazionale L. 150,000;
Amministrazione provinciale di Ravenna L. 100,000;
Comune di Ravenna L. 150,000;
Federazione provinciale sindacati fascisti degli agricoltori L. 150,000;
Federazione provinciale dei sindacati fascisti L. 50,000;
Cattedra ambulante di agricoltura di Ravenna L. 25,000.
Il contributo del comune di Ravenna, determinato nella cifra globale di L. 150,000, corrisponde a cinque annualita' della quota di affitto del tenimento ceduto dal Comune all'Azienda zootecnica ravennate.
Art. 4
#Comma 1
((L'Azienda zootecnica ravennate e' retta da un Consiglio di amministrazione composto da:
a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presidente;
b) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Ravenna;
c) un rappresentante del comune di Ravenna;
d) un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori di Ravenna;
e) un rappresentante dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura di Ravenna;
f) un rappresentante del Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura da scegliersi fra gli allevatori locali;
g) l'ispettore agrario compartimentale di Bologna il veterinario provinciale;
h) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale esercitera' anche le funzioni di segretario.
Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno il vicepresidente)).
Art. 5
#Comma 1
I membri elettivi del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.
I rappresentanti nominati in sostituzione di consiglieri che, per qualsiasi ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima dello scadere del triennio, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.
Art. 6
#Comma 1
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda zootecnica ravennate sono prese a maggioranza di voti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
Art. 7
#Comma 1
Il controllo normale sulla amministrazione dell'Azienda e' esercitato da due sindaci nominati dal Ministero dell'economia nazionale, con le attribuzioni, in quanto applicabili, di cui all'art. 184 del Codice di commercio.
I sindaci sono nominati per un triennio e possono essere confermati.
Art. 8
#Comma 1
La direzione tecnica della Azienda e' affidata al direttore della Cattedra il quale potra' proporre al Consiglio di amministrazione l'assunzione di personale, e servirsi, compatibilmente colle esigenze di servizio della istituzione, del personale della Cattedra.
Art. 9
#Comma 1
Il direttore presenta annualmente al Consiglio di amministrazione il rapporto sul funzionamento dell'Azienda ed il programma di attivita' per l'anno successivo; presenta inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo.
I suddetti atti sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.
Art. 10
#Comma 1
Un regolamento interno, proposto dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda, e soggetto all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, disciplinera' il funzionamento e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, del presidente e del vice-presidente, e stabilira' le norme tecniche, economiche e contabili per la gestione dell'Azienda.
Art. 11
#Comma 1
Il Ministero dell'economia nazionale potra', in ogni tempo e qualora risulti irregolare il funzionamento dell'Azienda affidare la gestione ad un commissario straordinario e disporre, eventualmente, la liquidazione dell'Azienda stessa.
Nel caso di liquidazione, per qualsiasi motivo, dell'Azienda il Ministero dell'economia nazionale destinera' i residui della gestione, insieme con ogni altra attivita' patrimoniale, ad altra istituzione che abbia il fine di promuovere il progresso agrario e zootecnico della provincia.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Martelli.
Visto, il Guardasigilli: Rocco
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 115. - Sirovich.