A decorrere dal 1° aprile 1938-XVI i servizi delle statistiche giudiziarie (civili, commerciali, notarili, penali, criminali, minorili) e quelli delle statistiche degli Istituti di prevenzione e di pena e delle Case di rieducazione, sono trasferiti ad ogni effetto dal Ministero di grazia e giustizia all'Istituto centrale di statistica del Regno, in applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238.
Tutte le attribuzioni, che per l'espletamento di tali servizi erano affidate al Ministero di grazia e giustizia, sono trasferite all'Istituto centrale di statistica del Regno.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le cancellerie degli Uffici giudiziari del Regno, gli Archivi notarili distrettuali, le Direzioni degli Istituti di prevenzione e di pena e delle Case di rieducazione, funzioneranno, per quanto riguarda le anzidette statistiche, quali organi periferici dell'Istituto centrale di statistica.
Il Ministero di grazia e giustizia continuera' ad impartire dirette disposizioni agli Uffici giudiziari e alle Direzioni degli Istituti di prevenzione e di pena e delle Case di rieducazione del Regno per quanto concerne la raccolta dei dati statistici necessari per fini amministrativi e per studi legislativi che non formino gia' oggetto di rilevazione da parte dell'Istituto.
L'Istituto centrale di statistica corrispondera' direttamente con i suddetti organi periferici ed essi direttamente con l'Istituto, per tutto cio' che concerne la parte statistica. Quest'ultimo fornira' al Ministero di grazia e giustizia tutte le notizie che gli saranno richieste, nonche' le pubblicazioni relative alle statistiche giudiziarie e penitenziarie che saranno man mano pubblicate.
Le notizie statistiche sulle grazie, sui provvedimenti di governo in materia penale (liberazioni condizionali, estradizioni, ecc.) e sulle indagini e procedimenti speciali del Ministero di grazia e giustizia, verranno raccolte dal Ministero stesso e comunicate all'Istituto centrale di statistica per la loro pubblicazione.
Art. 3
#Comma 1
Le statistiche giudiziarie e penitenziarie saranno portate a conoscenza del Ministero di grazia e giustizia prima della loro pubblicazione che sara' effettuata d'intesa fra le due Amministrazioni interessate.
Art. 4
#Comma 1
Nessuna disposizione generale o di massima riguardante i servizi della statistica potra' essere impartita dall'Istituto centrale di statistica se non previa intesa con il Ministero di grazia e giustizia.
Per l'emanazione di disposizioni che importino nuove rilevazioni o nuove ricerche oppure sostanziali modificazioni alle ricerche in atto, sara' sentito, preventivamente, il parere di una Commissione composta: per il Ministero di grazia e giustizia da membri della Commissione per le statistiche giudiziarie e da un rappresentante di ciascuna delle Direzioni generali, e, per l'Istituto centrale di statistica, da un numero uguale tra membri del Consiglio superiore di statistica e funzionari dipendenti dall'Istituto stesso. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui trattasi potranno essere concordate tra il Ministero di grazia e giustizia e l'Istituto.
Art. 5
#Comma 1
Per la preparazione e la pubblicazione delle statistiche di cui all'art. 1 del presente decreto, saranno comandati dal Ministero di grazia e giustizia all'Istituto centrale di statistica, di concerto tra le Amministrazioni stesse, i seguenti magistrati e funzionari:
Gruppo A - 1 magistrato . . . . . . . . . . . del grado del grado 5°
» A - 1 » . . . . . . . . . . . » » 6°
» B - 5 cancellieri . . . . . . . . . . . » » 7°
» B - 3 » . . . . . . . . . . . » » 8°
» B - 1 cancelliere. . . . . . . . . . . » » 10°
» B - 4 » . . . . . . . . . . . » » 10°
» C - 1 aiutante di cancelleria. . . . . » » 9°
» C - 1 » . . . . . . . . . . . » » 10°
» C - 2 aiutanti . . . . . . . . . . . » » 12°
Il comando sara' effettuato con le norme di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, ed il detto personale continuera', ad ogni effetto, a far parte dei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, a carico del quale rimane la corresponsione degli stipendi ed assegni vari di ogni specie ad esso spettanti.
Il funzionario che cessi dalla posizione di comando all'Istituto verra' sostituito con altro di categoria e grado uguale; ove cio' non fosse possibile, potra' essere sostituito con altro di grado inferiore ma solo per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.
Le note di qualifica di tale personale saranno compilate dall'Istituto centrale di statistica entro il gennaio di ogni anno oppure quando dovesse occorrere. Esse saranno trasmesse al Ministero di grazia e giustizia accompagnate da un rapporto informativo a firma del presidente dell'Istituto.
Le note di qualica ed i rispettivi rapporti informativi dovranno essere presi in esame come elemento di giudizio sulla attitudine o meno alla promozione.
Art. 6
#Comma 1
E' tuttavia data facolta' all'Istituto centrale di statistica di richiedere, di concerto col Ministero di grazia e giustizia, esclusivamente per lavori di carattere eccezionale e per periodi temporanei, che siano comandati alle sue dipendenze, a seconda della necessita' dei servizi, altri funzionari di ruolo fino ad un massimo di cinque. In tali casi l'onere finanziario relativo a questo personale sara' a carico dell'Istituto centrale di statistica.
Art. 7
#Comma 1
L'assegno annuo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a favore dell'Istituto centrale di statistica del Regno, e' aumentato in ciascun esercizio finanziario complessivamente di L. 370.000 e cioe':
a) della somma di L. 230.000 quale importo degli assegni da corrispondere al personale di ruolo dell'Istituto, di concetto e d'ordine, occorrente per la riorganizzazione del servizio, in aggiunta a quello di cui all'art. 5, nonche' per il personale avventizio;
b) della somma di L. 100.000 per stampati e pubblicazioni;
c) della somma di L. 40.000 per spese varie.
Per l'esercizio 1937-38, l'assegno sopraccennato s'intendera' ridotto in proporzione.
Art. 8
#Comma 1
Entro il 30 giugno 1939-XVII, l'Istituto centrale di statistica fissera' definitivamente il numero dei funzionari ed impiegati di ruolo di cui all'art. 5 precedente, che dovranno essere comandati alle sue dipendenze.
In correlazione all'eventuale minor numero di funzionari dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli aiutanti di cancelleria e degli istitutori degli Istituti di prevenzione e di pena, comandati in confronto dei 17 di cui al precedente art. 5, ed avuto riguardo all'onere annuale per il relativo trattamento stabilito in L. 340.000, a cura del Ministero delle finanze sara' aumentato l'assegno di cui al comma 1° dell'art. 7 a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII, riducendosi in misura corrispondente i posti dei ruoli suddetti.
Per l'esercizio 1937-38 e per l'esercizio 1938-39 la somma da assegnare per eventuale minor distacco di funzionari sara' stabilita d'accordo tra le due Amministrazioni interessate e verra' corrisposta all'Istituto centrale di statistica dal Ministero di grazia e giustizia a carico del capitolo stipendi e assegni vari.
Art. 9
#Comma 1
Le assegnazioni di cui agli articoli 7 e 8 precedenti contemplano le statistiche giudiziarie di cui all'art. 1, quali risultano all'atto del loro passaggio all'Istituto centrale di statistica. Tali assegnazioni saranno soggette a revisioni, d'intesa col Ministero delle finanze, qualora d'accordo tra le due Amministrazioni interessate si riconoscesse la necessita' di variare l'entita' dei servizi statistici trasferiti, delle rilevazioni ed elaborazioni o venissero assunti dall'Istituto centrale di statistica lavori statistici eseguiti attualmente dagli organi periferici.
Art. 10
#Comma 1
Entro il 15 gennaio di ciascun anno le Procure generali delle Corti di appello, le Direzioni degli Istituti di prevenzione e di pena e delle Case di rieducazione, nonche' i capi degli Archivi notarili, trasmetteranno all'Istituto centrale di statistica l'elenco dei funzionari ed incaricati addetti al servizio della statistica presso ciascun ufficio dipendente e designeranno quale fra essi debba essere ritenuto responsabile del servizio stesso. Qualsiasi variazione che avvenga entro l'anno dovra' essere comunicata subito all'Istituto centrale di statistica.
La direzione e la vigilanza del servizio della statistica negli Uffici giudiziari e' rispettivamente affidata al procuratore generale presso la Corte di cassazione, ai procuratori generali presso le Corti di appello, ai procuratori del Re ed ai pretori e, per quanto riguarda la compilazione dei modelli per la statistica giudiziaria civile, ai primi presidenti, presidenti, pretori e conciliatori nei limiti delle rispettive competenze e attribuzioni. La direzione e la vigilanza presso gli Archivi notarili e' affidata al procuratore del Re. La direzione del servizio della statistica presso gli Stabilimenti di prevenzione e di pena e le Case di rieducazione e' affidata ai direttori degli Istituti e la vigilanza al giudice di sorveglianza.
I magistrati e funzionari indicati nel precedente comma riferiranno, quando del caso, direttamente all'Istituto centrale di statistica il quale impartira', per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, le norme uniformi per l'esercizio della direzione e della vigilanza stessa e per la soluzione dei quesiti di carattere tecnico statistico che gli saranno presentati.
Nessuna nuova ricerca statistica di carattere sistematico puo' essere predisposta presso gli Uffici giudiziari, gli Stabilimenti di prevenzione e di pena e le Case di rieducazione, nonche' presso gli Archivi notarili, senza preventivi accordi fra il Ministero di grazia e giustizia e l'Istituto centrale di statistica.
E' fatto divieto agli uffici periferici di cui all'art. 2 di comunicare notizie statistiche a chicchessia ed a qualsiasi ufficio, all'infuori del Ministero di grazia e giustizia, senza il consenso dell'Istituto centrale di statistica.
Art. 11
#Comma 1
Le funzioni ispettive dei servizi statistici presso gli Uffici giudiziari del Regno e presso gli Archivi notarili saranno disimpegnate dagli ispettori superiori del Ministero di grazia e giustizia in base alle istruzioni e alle direttive che saranno ad essi impartite dal Ministero stesso d'intesa coll'Istituto centrale di statistica.
Le funzioni ispettive presso gli Istituti di prevenzione e di pena, per quanto riguarda i relativi servizi statistici, saranno disimpegnate dagli ispettori della Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena in base alle istruzioni e direttive che saranno impartite dal Ministero di grazia e giustizia d'intesa coll'Istituto centrale di statistica.
E' data facolta' all'Istituto centrale di statistica di procedere, previa autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, ad ispezioni straordinarie su tutti i servizi statistici suindicati a mezzo di magistrati comandati presso l'Istituto medesimo.
I risultati delle ispezioni saranno comunicati dai funzionari che le hanno effettuate al Ministero di grazia e giustizia ed all'Istituto centrale di statistica.
Art. 12
#Comma 1
A decorrere dal 1° aprile 1938-XVI sono trasferiti dal Ministero di grazia e giustizia in proprieta' dell'Istituto centrale di statistica del Regno:
1) i mobili, le macchine ed il materiale inerenti ai servizi statistici;
2) i volumi delle pubblicazioni statistiche depositati in magazzino per la distribuzione e la vendita;
3) il materiale ricavato dalla elaborazione degli ultimi cinque anni, nonche' l'archivio delle pratiche generali di statistica;
4) le tavole, i riassunti ed i prospetti in corso di revisione ed elaborazione;
5) le pubblicazioni statistiche facenti parte della biblioteca dell'Ufficio delle statistiche giudiziarie;
6) ogni altro materiale non specificatamente indicato che abbia attinenza col funzionamento delle statistiche di cui trattasi.
Art. 13
#Comma 1
Per la prima sistemazione dei servizi delle statistiche giudiziarie nei locali dell'Istituto centrale di statistica e per l'aggiornamento delle statistiche arretrate, saranno assegnate dal Ministero delle finanze, una volta tanto, rispettivamente L. 50.000 e L. 180.000.
Art. 14
#Comma 1
E' data facolta' all'Istituto centrale di statistica di distaccare il personale da esso dipendente, comandati compresi, presso il Casellario centrale, d'intesa col Ministero di grazia e giustizia e di valersi dei locali attualmente occupati dall'Ufficio di statistica del Ministero di grazia e giustizia per l'elaborazione della statistica criminale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 marzo 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - SOLMI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1938 - Anno- XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 130. - MANCINI.