Gli esami della sessione ordinaria per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili sono tenuti a cura dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e consistono, per i certificati di radiotelegrafista di prima e seconda classe, in un esame scritto, in prove pratiche e in un esame orale; per il certificato di terza classe (o speciale) di radiotelegrafista e per i certificati generale e limitato di radiotelefonista in prove pratiche e orali.
L'esame scritto sara' tenuto prima delle altre prove, ogni anno nella seconda quindicina di settembre, in giorno ed ora da fissarsi di volta in volta tempestivamente, nelle sedi di Messina, Roma, La Spezia, Trieste, salva la facolta' dell'Amministrazione delle poste dei telegrafi di apportare varianti alle sedi ora designate, dandone comunicazione in tempo utile agli aspiranti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Agli esami indicati al precedente articolo sono ammessi gli aspiranti che sono in grado di esibire i documenti prescritti dal successivo art. 4.
Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.
Art. 3
#Comma 1
Per l'ammissione alla sessione ordinaria gli aspiranti devono inoltrare al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, non oltre il 30 giugno, la domanda in carta legale, corredata dai documenti elencati nell'articolo successivo.
Per le sessioni straordinarie il termine utile per la presentazione dei documenti verra' in tempo debito fissato dall'Amministrazione postelegrafonica, che ne curera' altresi' la divulgazione a mezzo dei dipendenti uffici.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', di non appartenere alla razza ebraica, ai sensi del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Egli inoltre deve indicare:
a) a quale certificato aspira;
b) se e quale prova facoltativa desidera sostenere delle lingue estere previste dall'art. 11;
c) in quale sede desidera sostenere la prova scritta;
d) il proprio domicilio.
Art. 4
#Comma 1
La domanda di ammissione deve essere corredata dai documenti appresso indicati, redatti in carta legale:
((
Licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente, con la debita legalizzazione per i candidati al certificato di 1ª, 2ª e 3ª classe (o speciale) di radiotelegrafista; licenza elementare parimenti legalizzata per i candidati al certificato generale o a quello limitato di radiotelefonista.
In sostituzione della licenza di scuola media inferiore puo' essere prodotto dai militari in servizio o in congedo, un certificato, vidimato dal Ministero della difesa, comprovante:
se appartenenti all'Esercito, di avere conseguito le qualifiche di capo radiotelegrafista di 1ª, 2ª o 3ª classe;
se appartenenti alla Marina, di avere superato gli esami del corso di istruzione generale professionale presso una scuola di radiotelegrafisti della Marina;
se appartenenti all'Aeronautica, di avere superato gli esami del corso complementare o di perfezionamento per i marconisti presso la Scuola Specialisti dell'aeronautica militare)).
Estratto, in riassunto, dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal pretore, da cui risulti che il candidato ha compiuto il 18° e non oltrepassato il 40° anno al primo giorno del mese in cui e' tenuta la sessione d'esame.
Il suddetto limite massimo e' elevato di:
due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di ammissione agli esami;
un anno per ogni figlio vivente alla medesima data;
quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista in possesso del brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.
I predetti aumenti sono cumulabili fino a un massimo complessivo di cinque anni.
Il limite massimo di 40 anni e' elevato a 45 anni per i mutilati, gli invalidi, gli orfani e congiunti di caduti della guerra 1915-1918 e di quella in A.O.I. (3 ottobre 1935-5 maggio 1936) e dell'attuale guerra, o per la causa fascista, o per operazioni militari successive al 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, alle quali i candidati abbiano preso parte in servizio non isolato all'estero; per gli ex combattenti della guerra e delle operazioni militari or menzionate, decorati al valor militare e promossi per merito di guerra - salvo che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati; - per coloro che sono stati imbarcati durante la guerra 1915-1918 su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose.
Certificato generale del casellario giudiziale, in data non anteriore di tre mesi rispetto al termine utile per la presentazione dei documenti, legalizzato dal procuratore del Re, da cui risulti che il candidato non ha riportato condanna penale che, a termine delle disposizioni vigenti, impedisca di conseguire gradi marittimi, salvo che sia intervenuta riabilitazione.
Certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato nei termini indicati al paragrafo precedente dalle autorita' comunali del luogo nel quale il candidato ha abituale residenza, vidimato dal Prefetto;
Certificato di cittadinanza vidimato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento, oppure dal prefetto.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli nati in territori geograficamente italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per virtu' di decreto Reale;
Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.
Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1913-1918, produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro elle siano ex combattenti della guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, nonche' i combattenti dell'attuale guerra, produrranno detta copia annotata dalle eventuali benemerenze di guerra.
I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra, in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualita'.
I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno comprovare la loro partecipazione alle operazioni stesse mediante apposita documentazione.
Gli invalidi della guerra 1915-1918 o dell'A.O.I. o della causa nazionale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936 o nell'attuale guerra siano divenuti invalidi in dipendenza delle operazioni militari, dimostreranno le loro qualita' mediante l'esibizione del decreto di concessione della pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o mediante una attestazione di invalidita' rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi e mutilati, vidimata dalla sede centrale.
Certificato in carta da bollo da L. 6 rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, attestante la sua appartenenza al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventu' italiana del Littorio per l'anno in cui si effettua la sessione di esami, nonche' la data della relativa iscrizione.
Per gli italiani non regnicoli, per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato, redatto anche su carta da bollo da L. 6, deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero a cui e' iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario dei Fasci degli italiani all'estero o da uno degli Ispettori centrali.
I mutilati e invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato purche' la loro mutilazione o invalidita', risulti dal certificato del servizio militare menzionato al precedente paragrafo 6.
Coloro che sono iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare il certificato rilasciato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.
Due fotografie a mezzo busto, senza cartoncino, formato tessera, entrambe con la firma del candidato (nome, cognome, paternita'), di cui una anche legalizzata dalla competente autorita'.
Vaglia postale per tasse e concessioni di L. 200 a favore del procuratore del Registro di Roma per tassa di esame.
Sono esonerati del tutto o in parte dal pagamento della tassa suddetta. i candidati che comprovino, con certificato della competente autorita', di avere titolo a tale esenzione in forza di disposizioni in vigore.
Stato di famiglia su carta da bollo da L. 6, rilasciato dal podesta' del Comune dove il candidato risiede, da prodursi dagli aspiranti coniugati con o senza prole, ovvero vedovi con prole, desiderano fruire dell'agevolazione relativa all'aumento del limite di eta' previsto per l'ammissione agli esami.
I soci dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, qualora desiderino fruire del beneficio previsto dal paragrafo 2° del presente articolo, comproveranno la loro appartenenza a detta Unione mediante una dichiarazione rilasciata da questa.
I militari in servizio sono dispensati dal produrre i documenti indicati ai numeri 4 e 5; in luogo del certificato di cui al n. 4 potra' essere presentata una attestazione su carta da bollo da L. 6 rilasciata dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.
Gli impiegati, di ruolo o non, in servizio presso Amministrazioni statali o enti concessionari di servizi pubblici sono dispensati dal produrre i documenti menzionati ai numeri 3, 4, 5 e 6, purche' alleghino alla istanza un'attestazione della propria Amministrazione o dell'Ente concessionario da cui dipendono, che comprovi il possesso dei requisiti menzionati ai numeri ora citati. L'attestazione dev'essere rilasciata dal direttore o da persona che abbia la facolta' di firmare per lui.
Essi sono inoltre dispensati dal presentare la fotografia con la legalizzazione purche' indichino nella istanza di ammissione, gli estremi del proprio libretto ferroviario. Questo dovra' essere esibito dall'interessato alla Commissione esaminatrice prima di accedere alla sala di esame.
Art. 5
#Comma 1
I candidati ai certificati di prima e seconda classe di radiotelegrafista dovranno sostenere le seguenti prove:
1) esame scritto su temi della parte A del programma (allegato 1) da svolgersi nel tempo che la Commissione esaminatrice assegnera';
2) una prova di ricezione radiotelegrafica a udito, secondo le norme indicate all'art. 7;
3) una prova di trasmissione telegrafica, secondo le norme esposte al citato art. 7;
4) una prova di ricezione e di trasmissione telefonica, secondo le norme di cui all'art. 9, comma 1°.
Per il certificato di seconda classe, quando si riconosca che il candidato non e' fisicamente idoneo alla prova telefonica ora menzionata, questa puo' essere eliminata, e in tal caso il certificato e' reso valido per il solo servizio radiotelegrafico;
5) una prova orale sulle parti A e B del programma (allegato 1) per gli aspiranti al certificato di prima classe, e sulla sola parte A per gli aspiranti a quello di seconda. Resta impregiudicata l'idoneita' per il certificato di seconda classe sulla parte A del programma, annesso per coloro che non risulteranno, idonei sulla parte B.
Art. 6
#Comma 1
I candidati al certificato di terza classe (o speciale), di radiotelegrafista saranno sottoposti alle seguenti prove:
1) ricezione radiotelegrafica e trasmissione telegrafica secondo le norme che sono riportate all'articolo successivo per il certificato di seconda classe di radiotelegrafista ;
2) una prova orale sul programma esposto nell'allegato 2.
Art. 7
#Comma 1
Le prove di ricezione radiotelegrafica, trasmissione telegrafica, ricezione e trasmissione telefonica sono tenute prima di quelle orali e avranno la durata di cinque minuti ciascuna.
Per gli aspiranti al certificato di 1ª classe le prove di ricezione radiotelegrafica e trasmissione telegrafica saranno eseguite alla velocita' di 100 caratteri al minuto, con un testo costituito da 60 gruppi di codice (miscuglio di lettere, cifre e segni di punteggiatura) comprendente 300 caratteri e di un testo in lingua italiana, alla velocita' di 125 caratteri al minuto, comprendente 250 caratteri.
Negli esami per il certificato di 2ª classe e per il certificato di 3ª classe (o speciale) di radiotelegrafista, la ricezione e trasmissione saranno eseguite con un testo formato da 80 gruppi di codice, alla velocita' di 80 caratteri al minuto, comprendente 400 caratteri.
Ogni gruppo di codice comprendera' cinque caratteri, e ciascuna cifra e segno di punteggiatura sara' considerato per due caratteri.
La parola del testo in linguaggio chiaro sara' valutata in media per cinque caratteri.
La trasmissione sara' eseguita a mezzo di un tasto Morse ordinario e verra' registrata per controllo.
Per la ricezione sara' fatto uso di un ricevitore a cuffia di tipo usuale per la radiotelegrafia.
Art. 8
#Comma 1
Il testo della prova di ricezione eseguita dal candidato dovra', essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica dovra' risultare regolare.
Il computo degli errori sara' fatto in conformita' dei criteri che seguono tanto per la prova di telegrafia che per quella di telefonia:
a) ogni segnale (lettera, cifra o segno di punteggiatura) ricevuto o trasmesso erroneamente contera' per un errore;
b) se in una parola ricevuta o trasmessa vi sono piu' errori, se ne conteranno sempre solo due;
c) ogni parola omessa nella ricezione o nella trasmissione sara' calcolata come due errori. Le parole illeggibili saranno considerate come omesse.
Art. 9
#Comma 1
L'esame per il certificato generale di radiotelefonista consistera' nelle seguenti prove:
1) trasmissione e ricezione telefonica di un testo di 400 caratteri composto di parti pressoche' uguali di parole in lingua italiana e in lingua francese o tedesca, inframezzato da qualche gruppo di cifre, alla velocita' di 80 caratteri al minuto;
2) prova orale sull'apposito programma (allegato 3).
L'idoneita' e' concessa ai candidati che non superano il 2% di errori nella prova pratica e che conseguono la votazione di 18/30 nell'esame orale.
Art. 10
#Comma 1
L'esame per il certificato limitato di radiotelefonista consistera' nelle seguenti prove:
1) trasmissione e ricezione telefonica di un testo di 300 caratteri in lingua italiana, inframezzato da qualche gruppo di cifre, ad una velocita' di 60 caratteri al minuto;
2) prova orale sul programma annesso (allegato 3).
L'idoneita' e' conseguita alle stesse condizioni indicate all'articolo precedente.
Art. 11
#Comma 1
L'esame facoltativo di lingue estere e' previsto per il tedesco, lo spagnolo, l'inglese.
Esso consiste in una versione scritta dall'italiano di un centinaio di parole, col sussidio del dizionario, e in un saggio di conversazione di cinque minuti su argomenti familiari o di servizio.
Il candidato dovra' dimostrare di sapere scrivere e parlare con sufficiente correttezza nelle lingue prescelte.
Il giudizio sara' espresso con le qualifiche di idoneo o non idoneo, e per gli idonei verra' apposta la seguente nota sul certificato conseguito:
« Ha superato la prova di lingua ».
Art. 12
#Comma 1
La Commissione dispone di 30 voti per lo scritto e 30 per l'orale sulle materie di cultura tecnica e sui regolamenti e, quando ricorrono entrambe le prove, assegna un voto unico espresso dalla media in trentesimi delle due votazioni.
L'idoneita' si consegue con voto non inferiore a 18/30. Per la geografia il voto e' espresso in decimi o la idoneita' si ottiene con 6/10.
Per la prova di ricezione radiotelegrafica, verranno assegnate le qualifiche di ottimo, buono, sufficiente, insufficiente per un numero di errori rispettivamente da O a 2, da 3 a 5, da 6 a 8, ed oltre gli 8.
Per la trasmissione telegrafica, la Commissione assegnera' le qualifiche ora menzionato in base alla velocita', alla correttezza nella formazione dei caratteri, alla distanza fra i segnali.
Per la trasmissione e ricezione telefonica il giudizio e' espresso con le qualifiche di « idoneo » e « non idoneo ».
Sono esclusi dalle prove successive i candidati che in una prova qualsiasi non conseguono almeno la sufficienza o l'idoneita'.
Art. 13
#Comma 1
Per ritirare il certificato conseguito gli interessati devono rimettere al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, un vaglia postale per tasse e concessioni di L. 25 a favore del procuratore del registro di Roma, per tasse di certificato.
Art. 14
#Comma 1
Presso il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, sara' tenuto al corrente il ruolo generale di tutti i candidati esaminati, con l'indicazione degli esami sostenuti e dell'esito relativo, e sara' conservata una copia della fotografia di ciascun candidato, debitamente firmata e legalizzata.
Art. 15
#Comma 1
In caso di smarrimento del certificato di abilitazione contemplato nel presente decreto, l'interessato che ne desidera la duplicazione dovra' rivolgere motivata istanza su carta legale al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, corredando l'istanza stessa di una fotografia a mezzo busto, senza cartoncino formato tessera, con la propria firma (nome, cognome e paternita'), e di un atto notorio che attesti la perdita del certificato originale.
Inoltre dovra' unirsi alla domanda un vaglia postale per tasse e concessioni di L. 50 a favore del procuratore del Registro per pagamento della tassa di « duplicazione di certificato di abilitazione ai servizi radioelettrici ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 17 luglio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte del conti, addi' 8 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 28. - MANCINI