Sono abrogate le seguenti disposizioni:
1° l'art. 35 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti di esclusivo interesse dell'Opera;
2° gli articoli 17 e 20 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, in quanto autorizzano i funzionari del Reale Automobile Circolo d'Italia all'uopo delegati dalla sede centrale, il podesta' e il giudice conciliatore competenti per territorio ad autenticare atti costitutivi dei diritti di privilegio legale o convenzionale sugli autoveicoli e gli atti di consenso alla can-cancellazione dei vincoli di privilegio iscritti sul pubblico registro automobilistico.
L'art. 14 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, che autorizza il funzionario del Reale Automobile Circolo d'Italia incaricato della tenuta del pubblico registro automobilistico a formare la copia autentica e ad autenticare le sottoscrizioni degli atti di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, degli atti costitutivi del privilegio legale e convenzionale e degli atti che danno luogo al trasferimento od alla rinnovazione dei privilegi anzidetti;
3° l'art. 1, comma 3°, del R. decreto-legge 10 luglio 1930-VIII, n. 1034, convertito nella legge 15 dicembre 1930-IX, n. 1698, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano l'Unione nazionale ufficiali in congedo e l'Opera di assistenza della Unione stessa;
4° l'art. 69 delle norme sulla bonifica integrale approvate con R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano i Consorzi di bonifica, intendendosi revocate le autorizzazioni a rogare in forma pubblica amministrativa concesse al personale dei Consorzi anche in virtu' di precedenti disposizioni;
5° l'art. 125 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che direttamente o indirettamente interessano il patrimonio dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e l'autenticazione delle firme ad opera del funzionario designato quale ufficiale rogante nelle scritture private in cui intervenga come contraente lo stesso Istituto;
6° l'art. 18, comma 2°, delle disposizioni sulla costituzione dell'Ente autonomo Unione Militare approvate con Regio decreto 3 marzo 1937-XV, n. 375, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano l'Unione Militare;
7° ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 1949, N. 408)).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli onorari e i diritti accessori stabiliti dalla tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e sue successive modificazioni, per gli atti che ai sensi del precedente articolo vengono attribuiti alla competenza esclusiva dei notai, sono ridotti nella misura seguente:
1° a due terzi per gli atti indicati nei numeri 3° e 6°;
2° a meta' per gli atti indicati nel numero 4°;
3° a un ottavo per gli atti indicati nel numero 5° e per quelli delle Cooperative edilizie e dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra compresi nel numero 7°;
4° ad un quarto per tutti gli altri atti.
Per le autenticazioni e per le copie degli atti indicati nel numero 2° del precedente articolo spetta al notaio l'onorario fisso come per gli atti di valore indeterminabile, ridotto sempre ad un quarto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 giugno 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - MUTI - TERUZZI - DI REVEL - SERENA - TASSINARI -
HOST VENTURI - RICCI - PAVOLINI.
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, foglio 97. - MANCINI