Sono soggette alle disposizioni della legge 22 maggio 1933, n. 608, le esposizioni di cartelli, stendardi e quadri permanenti e provvisori, le targhe e diciture sui pali e fili aerei, le insegne luminose, le striscie e tele pubblicitarie ed in genere qualsiasi altro richiamo di carattere pubblicitario in qualunque modo eseguito sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e collocato in maniera di essere visibile dalle linee anzidette.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le disposizioni suddette non si applicano alla pubblicita', anche se visibile dalle sedi ferroviarie, impiantata:
a) lungo le sedi delle autostrade;
b) lungo le strade statali, in quanto rientrante nell'esercizio pubblicitario conferito all'Azienda autonoma statale della strada dalla legge 17 maggio 1928, n. 1094, e di cui l'art. 2 del R. decreto 14 marzo 1929, n. 410;
c) nei centri abitati, in quanto rientrante nella gestione delle affissioni conferita ai Comuni dall'art. 1 del testo unico approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e di cui l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399.
Art. 3
#Comma 1
((Non sono soggetti alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608, gli avvisi ed i manifesti elettorali, i manifesti delle autorita' pubbliche e gli avvisi relativi al culto)).
Art. 4
#Comma 1
Ai fini della legge 22 maggio 1933, n. 608, non sono considerate come pubbliche affissioni le mostre, le insegne e gli altri mezzi di pubblicita' di natura indicativa e di carattere permanente, assoggettabili alla tassa sulle insegne stabilita dagli articoli 201 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.
Parimenti non sono considerate pubbliche affissioni, ai fini della citata legge 22 maggio 1933, n. 608, le indicazioni degli stabilimenti ed opifici situati fuori del perimetro dell'abitato e in vista delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione dello Stato, sempreche' dette indicazioni siano apposte sugli stabilimenti stessi e contengano la sola ragione sociale ed il genere di prodotto fabbricato.
Art. 5
#Comma 1
La gestione della pubblicita' contemplata dalla legge 22 maggio 1933, n. 608, potra' essere esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in economia, secondo apposite norme da emanarsi dal ((Ministro per i trasporti)), o affidata in concessione, per periodi che saranno di volta in volta stabiliti, ed in ogni caso non superiori ad anni cinque, a ditte, persone od enti idonei che si impegnino di gestire il servizio stesso con personale e con mezzi propri e a loro rischio e pericolo, osservando le disposizioni della citata legge 22 maggio 1933, n. 608, e del presente decreto, oltreche' delle leggi e regolamenti dello Stato.
Art. 6
#Comma 1
((La tariffa base della pubblicita', di qualsiasi genere soggetta alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608, e' stabilita nelle seguenti misure:
lire 1200, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di prima categoria;
lire 800, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di seconda categoria;
lire 500, per metro quadrato e per ogni anno per le linee ferroviarie di terza categoria.
I suindicati canoni vengono aumentati di lire 400 per metro quadrato e per ogni anno nei confronti della pubblicita' eseguita con mezzi elettrici luminosi.
Alla pubblicita' semestrale verranno applicati i canoni annui come sopra stabiliti ridotti di un terzo.
Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarti di metro quadrato)).
Art. 7
#Comma 1
Gli impianti pubblicitari a piu' fronti in qualunque modo collocati sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dalla Amministrazione dello Stato sono soggetti alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608, solo per la parte in vista della sede ferroviaria, salve le eccezioni di cui all'art. 2 del presente decreto.
Art. 8
#Comma 1
Non saranno fatte concessioni per quegli impianti pubblicitari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, possano, per la loro ubicazione, colorazione, luminosita' e forma, ostacolare la visuale delle linee ferroviarie, ingenerare equivoci nella percezione dei segnali e degli impianti di protezione, o, comunque, apportare soggezione all'esercizio ferroviario.
Non saranno parimenti fatte concessioni per pubblicita' che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, siano ritenute non rispondenti a criteri di estetica o in contrasto con gli interessi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, o, comunque, contrarie alla decenza, al buon costume ed all'ordine pubblico.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha facolta' insindacabile in qualunque momento di revocare le concessioni pubblicitarie accordate in relazione al presente decreto e di far modificare in qualunque momento l'ubicazione, la dicitura, i disegni, la colorazione e la luminosita' degli impianti pubblicitari soggetti alla concessione di cui la legge 22 maggio 1933, n. 608, escluso nell'uno o nell'altro caso, qualsiasi diritto degli utenti a compenso o risarcimento.
Art. 9
#Comma 1
Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto tutte le forme pubblicitarie esistenti sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione dello Stato e visibili da esse dovranno essere regolarizzate a cura degli interessati nei modi di cui al presente decreto e mediante denunzia alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico), sotto le comminatorie dell'art. 5 della legge 22 maggio 1933, n. 608.
La denuncia suddetta dovra' essere corredata di tutti elementi indicativi di cui il successivo art. 10.
Art. 10
#Comma 1
Per ottenere l'autorizzazione per il collocamento di nuovi impianti pubblicitari sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione dello Stato e in vista di esso gli interessati dovranno rivolgersi direttamente alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) comunicando il consenso scritto dei proprietari privati degli edifici, fondi ed aree sui quali dovranno essere posti gli impianti stessi, indicandone le dimensioni, le diciture, la esatta localita' di collocamento ed il periodo di tempo durante il quale la pubblicita' dovra' rimanere esposta, ed unendone il disegno.
Art. 11
#Comma 1
Gli impianti pubblicitari che risultassero collocati in contravvenzione con le disposizioni contenute nel presente decreto potranno, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 maggio 1933, n. 608, essere rimossi ((a cura dei Commissariati compartimentali di pubblica sicurezza)) su richiesta del capo del Compartimento ferroviario, o di chi ne fa le veci in caso di suo impedimento od assenza, indipendentemente dall'ammenda stabilita dall'art. 663 del Codice penale a carico dei contravventori.
La rimozione degli impianti pubblicitari ((per mezzo dei Commissariati predetti)) potra' essere effettuata anche nel caso di mancato pagamento totale o parziale delle tasse dovute.
Le spese di rimozione sono a carico dei trasgressori.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 maggio 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Benni - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 181. - Mancini.