REGIO DECRETO

Istituzione, trasformazione e soppressione di Scuole e Istituti di istruzione tecnica a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII. (040U1973)

Numero 1973 Anno 1940 GU 14.02.1941 Codice 040U1973

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-16;1973

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Sono istituiti le Scuole e gli Istituti d'istruzione tecnica elencati nelle tabelle A, prospetti 1 e 3; B, prospetti 1 e 4; C, annesse al presente decreto, viste e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

Nelle dette tabelle sono altresi' indicati, per ciascuna scuola o istituto d'istruzione tecnica, i corsi completi, le sezioni, le specializzazioni, gli indirizzi specializzati ed i posti di ruolo.


Art. 2

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Comma 1

E' istituito in Terni un Regio istituto tecnico industriale a indirizzo specializzato per meccanici metallurgici.

I posti di ruolo del Regio istituto tecnico industriale a indirizzo specializzato per meccanici metallurgici di Terni sono indicati nel prospetto n. 2 della tabella B di cui al precedente art. 1.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari all'indirizzo specializzato per meccanici metallurgici.


Art. 3

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Comma 1

Sono istituiti i seguenti indirizzi specializzati:

a) per «radiotecnici» presso il Regio istituto tecnico industriale «A. Volta» di Trieste, in aggiunta agli indirizzi specializzati per meccanici elettricisti e per edili gia' esistenti;

b) per «chimici tecnici delle industrie agricole» presso il Regio istituto tecnico industriale di Forli', in aggiunta all'indirizzo specializzato per meccanici elettricisti gia' esistente.

I posti di ruolo relativi ai sopradetti indirizzi specializzati per «radiotecnici» e per «chimici tecnici delle industrie agricole» sono indicati nel prospetto n. 3 dalla tabella B, di cui al precedente art. 1.


Art. 4

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Comma 1

I Regi laboratori-scuola di Catanzaro e di Volterra sono trasformati in Regie scuole professionali femminili. I posti di ruolo delle Regie scuole professionali femminili di Catanzaro e di Volterra sono indicati nel prospetto n. 5 della tabella B, di cui al precedente art. 1.



Art. 5

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Comma 1

Sono istituiti:

a) un corso superiore completo della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo presso il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Torre Annunziata;

b) un corso superiore completo della sezione nautica con specializzazione per macchinisti presso il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Procida.

I Regi istituti tecnici inferiori isolati di Torre Annunziata e di Procida, completati con l'aggiunta del corso superiore di cui al precedente comma, assumono, rispettivamente, la denominazione di «Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo» e di «Regio istituto tecnico nautico per macchinisti».

I posti di ruolo del Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo di Torre Annunziata sono indicati nella tabella A, prospetto n. 2, di cui al precedente art. 1.

I posti di ruolo del Regio istituto tecnico nautico per macchinisti di Procida sono indicati nella tabella D annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.


Art. 6

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Comma 1

E' istituito in Fabriano un Istituto industriale specializzato per la lavorazione della carta, con finalita' speciali ed ordinamento non conforme a quelli stabiliti dalla legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 1956, N. 1700)).

Con decreto del Nostro Ministro per l'educazione nazionale saranno stabiliti gli orari e i programmi per il predetto Istituto.


Art. 7

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Comma 1

E' soppressa la Regia scuola tecnica agraria di Predappio. Sono in conseguenza soppressi i posti di ruolo indicati nella tabella A, prospetto n. 2, allegata al R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038.


Art. 8

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Comma 1

I contributi a carico dello Stato e degli Enti locali, per le scuole e gli istituti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono stabiliti nella misura indicata dalla tabella E, annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

I contributi degli Enti locali indicati nella predetta tabella E verranno corrisposti direttamente alle scuole interessate in rate semestrali posticipate.


Art. 9

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Comma 1

Alle istituzioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano le norme stabilite dagli articoli 6, ultimo comma, 7 e 8 del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038.



Art. 10

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Comma 1

Le istituzioni, le trasformazioni e le soppressioni previste nei precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 hanno luogo a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 16 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BOTTAI

DI REVEL - RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registralo alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1941-XIX

Atti del Governo, registro 430, foglio 35. - MANCINI