Gli archivi notarili distrettuali aventi sede in Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo, Catania e Cagliari sono costituiti in archivi notarili regionali.
La circoscrizione degli archivi notarili regionali e' determinata dalla tabella, allegato A, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la grazia e giustizia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 723))
Art. 3
#Comma 1
Presso ogni archivio deve tenersi un registro nel quale sono annotate giornalmente tutte le richieste di operazioni anche se non importino pagamento di diritti.
Detto registro, su modello da predisporsi dal Ministero di grazia, e giustizia, e' tenuto con le modalita' stabilite per i repertori, in quanto siano applicabili, ed e' vidimato, prima dell'uso dal procuratore del Re, o dal pretore qualora trattisi di archivio mandamentale o comunale.
Art. 4
#Comma 1
I ruoli del personale degli archivi notarili sono determinati dall'annessa tabella, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.
Il numero degli impiegati di ciascun gruppo e del personale subalterno da assegnarsi ai singoli archivi e' stabilito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e puo' essere modificato ogni qualvolta le esigenze del servizio lo richiedano.
((COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 10 OTTOBRE 1941, N. 1273, COME MODIFICATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 723)).
La direzione degli archivi notarili regionali ai quali non e' assegnato un conservatore superiore ovvero un conservatore capo e' affidata, mediante conferimento dell'incarico delle funzioni superiori, a primi conservatori oppure a conservatori di prima classe, che abbiano dato prova di distinta capacita' e di operosita' e di spiccate attitudini alle funzioni direttive.
Alla direzione degli archivi notarili distrettuali sono di regola preposti funzionari di gruppo A di grado inferiore al sesto ma possono essere assegnati, qualora la minore importanza dell'ufficio lo consenta, anche funzionari di gruppo C.
((COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 10 OTTOBRE 1941, N. 1273, COME MODIFICATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 723)).
Art. 5
#Comma 1
((Per disimpegnare i servizi amministrativi e contabili degli archivi notarili presso l'Amministrazione centrale possono essere comandati al Ministero di grazia e giustizia non oltre otto impiegati appartenenti al ruolo del personale degli archivi notarili, dei quali non piu' di due di gruppo A e non piu' di due di gruppo B.))
Art. 6
#Comma 1
Salvo che non sia altrimenti stabilito dal presente decreto o da altre disposizioni speciali, sono estese al personale degli archivi notarili, in quanto siano applicabili, le disposizioni sullo stato giuridico e sulle pensioni degli impiegati civili e sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.
Art. 7
#Comma 1
Possono partecipare ai concorsi per l'ammissione nel ruolo del personale degli archivi notarili coloro che, alla data del decreto che li bandisce, abbiano compiuto l'eta' di 18 anni e non superato quella di 30.
Questo ultimo limite e' elevato a 35 anni per l'ammissione nel gruppo A dello stesso ruolo.
Art. 8
#Comma 1
La prova orale di paleografia, diplomatica ed archivistica richiesta nell'esame di concorso per l'ammissione al ruolo di gruppo A, verte sul programma indicato al n. 1 della tabella allegato C, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per grazia e la giustizia.
Art. 9
#Comma 1
Il comma secondo dell'art. 2 del R. decreto 24 luglio 1931, n. 1072, e' sostituito dal seguente:
« Sono ammessi all'esame di merito gli impiegati dei gradi 9°, 10° e 11°, e a quello di idoneita' gli impiegati dei gradi 9°e 10°, i quali alla data del decreto che indice gli esami abbiano compiuto rispettivamente sei ed otto anni di effettive servizio complessivo nei gradi 9°, 10° e 11° da valutarsi a mente delle disposizioni vigenti ».
Art. 10
#Comma 1
L'art. 4 del R. decreto 24 luglio 1931, n. 1072, e' sostituito dal seguente:
« L'esame del concorso per merito distinto per la promozione al grado 8° del gruppo A consta delle seguenti prove scritte:
a) trattazione di un tema di diritto civile;
b) trattazione di un tema sull'ordinamento del notariato con speciale riferimento alle formalita' degli atti notarili;
c) trattazione di un tema pratico sull'ordinamento degli archivi notarili;
d) trascrizione ed illustrazione di un documento latino scritto in Italia dal secolo XIV al XVI.
L'esame di concorso per idoneita' consta delle prove scritte di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente.
Le prove orali hanno per oggetto:
a) il diritto civile;
b) il diritto commerciale;
e) l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
d) le tasse sugli affari;
e) la paleografia, diplomatica ed archivistica secondo il programma indicato al n. 2 della tabella allegato C al presente decreto;
f) le leggi ed i regolamenti sulla contabilita' ed amministrazione del patrimonio dello Stato ».
Art. 11
#Comma 1
L'art. 5 del R. decreto 24 luglio 1931, n. 1072, e' sostituito dal seguente:
« Nella formazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei sara' assegnato nella votazione complessiva un punto a quelli che abbiano conseguito il titolo dell'abilitazione al notariato in virtu' del decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e mezzo punto a quelli che abbiano conseguito tale titolo in virtu' di leggi anteriori ».
Art. 12
#Comma 1
L'ammissione nel grado iniziale del gruppo B ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra coloro che possiedono il diploma di ragioniere.
L'esame di concorso ha luogo presso il Ministero di grazia e giustizia e consta delle seguenti prove scritte:
a) trattazione di un tema sulla amministrazione del patrimonio e la contabilita' di Stato e degli archivi notarili;
b) trattazione di un tema di computisteria e ragioneria;
c) trattazione di un tema di istituzioni di diritto amministrativo.
Sono oggetto della prova orale, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti nozioni sull'ordinamento del notariato e degli notarili; nozioni di diritto civile, di diritto corporativo, di tasse sugli affari e di statistica,
Art. 13
#Comma 1
I vincitori del concorso di cui all'articolo precedente sono nominati volontari coadiutori aggiunti e conseguono la nomina a coadiutore aggiunto se riconosciuti idonei dalla Commissione con funzioni di Consiglio di amministrazione dopo il prescritto periodo di prova.
Art. 14
#Comma 1
L'esame di concorso per merito distinto per la promozione al grado nono del gruppo B consta delle seguenti prove scritte:
a) trattazione di un tema sulla amministrazione del patrimonio e contabilita' di Stato e degli archivi notarili;
b) trattazione di un tema di computisteria e ragioneria;
c) trattazione di un tema sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
d) trattazione di un tema sulle tasse sugli affari. L'esame di concorso per Idoneita' consta delle prove scritto di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente. Per tutti e due gli esami una delle prove scritte ha carattere pratico con particolare riferimento ai servizi della amministrazione degli archivi notarili.
Le prove orali vertono per ciascun esame sulle materie indicate per le prove scritte, nonche' sui principi di diritto civile, di diritto amministrativo, di diritto corporativo, di tasse sugli affari o di statistica.
Art. 15
#Comma 1
Per gli esami di ammissione e di promozione nel gruppo B del ruolo del personale degli archivi notarili la Commissione esaminatrice e' composta di un magistrato, anche se trattenuto con funzioni amministrative presso il Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore al 5°, il quale la presiede; di un magistrato, anche se trattenuto con funzioni amministrative presso il Ministero suddetto, di grado non inferiore al 6°; di un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministero delle finanze; di un conservatore di archivio notarile e di un professore di materie economiche e finanziarie presso una Universita' od un Istituto superiore del Regno, di ruolo, incaricato o libero docente.
Un magistrato o un impiegato addetto allo stesso Ministero, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario e puo' essere coadiuvato da quel numero di altri impiegati che la necessita' del concorso richiede. Questa norma si applica anche a tutti gli altri esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale degli archivi notarili.
Art. 16
#Comma 1
All'art. 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e' sostituito il seguente:
« La nomina nel ruolo del personale subalterno viene fatta con decreto Ministeriale sentito il parere di una Commissione composta di un magistrato, anche se trattenuto con funzioni amministrative presso il Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore al 5°, il quale la presiede; di un magistrato, anche se trattenuto con funzioni amministrative presso il Ministero suddetto, di gradi non inferiore al 6°; di un conservatore di archivio notarile e di un segretario scelto tra i magistrati od impiegati addetti al Ministero stesso, di grado non inferiore al 9°.
« Salvo quanto dispone l'art. 7, i concorrenti devono possedere i requisiti stabiliti dall'art. 111 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed essere forniti del titolo della licenza elementare. Salvo le preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore, i figli di impiegati degli archivi notarili hanno titolo di preferenza sui figli di impiegati di altre Amministrazioni statali.
« I1 personale subalterno in prova ha la qualifica di volontario inserviente ».
Art. 17
#Comma 1
Gli impiegati di gruppo A. del ruolo del personale degli archivi notarili i quali, in virtu' del presente decreto e delle disposizioni in vigore, possono essere chiamati a far parte delle Commissioni di esame di ammissione e di promozione nel ruolo medesimo, debbono essere di grado non inferiore al 7°,
Art. 18
#Comma 1
Il primo concorso per esami da indirsi per i posti nel grado iniziale del gruppo B e' riservato al personale che appartiene almeno dal 18 dicembre 1930 ai ruoli di gruppo C delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, e che abbia esercitato le funzioni proprie del gruppo cui aspira.
La condizione che l'aspirante abbia disimpegnato tali funzioni deve risultare da apposita attestazione da rilasciarsi dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze l'aspirante presta servizio.
Per i candidati al concorso di cui al presente artico si prescinde dal limite massimo di eta', ma e' necessario il possesso alla data del 18 dicembre 1930 del diploma di licenza di una Regia scuola media superiore.
Le materie su cui si svolgeranno gli esami di concorso sono quelle indicate nell'art. 12.
La Commissione esaminatrice sara' nominata e composta giusta le disposizioni dell'art. 15.
I vincitori del concorso che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguono la nomina a coadiutore aggiunto (grado 11°).
Lo stesso trattamento e' esteso al personale che all'atto in cui ottenga la nomina appartenga ad altro ruolo. Coloro che non si trovano nelle condizioni stabilite dalle disposizioni suindicate devono prestare il prescritto periodo di prova.
L'assegno personale eventualmente spettante viene determinato ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256, modificato con l'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.
Art. 19
#Comma 1
E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto, il quale entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel quale verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1937 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: SOLMI .
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1937 - Anno XVI Atti del Governo, registro 391, foglio 43. - MANCINI.