REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 497/1935 - Modificazioni alle piante organiche dei personali: amministrativo, alienistico, di educazione e sorveglianza, tecnico industriale ed agricolo, e del personale aggregato, degli Istituti di prevenzione e di pena. (035U0497)

Modificazioni alle piante organiche dei personali: amministrativo, alienistico, di educazione e sorveglianza, tecnico industriale ed agricolo, e del personale aggregato, degli Istituti di prevenzione e di pena. (035U0497)

Numero 497 Anno 1935 GU 04.05.1935 Codice 035U0497

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-04-04;497

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

I ruoli dei gruppi A, B e C del personale degli Istituti di prevenzione e di pena e quelli del personale aggregato dei detti Istituti, nonche' i ruoli del personale aggregato in servizio provvisorio nelle nuove Provincie, sono integrati, modificati e riordinati secondo le annesse tabelle, firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.


Art. 2

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Comma 1

Le funzioni ispettive per gli Istituti di prevenzione e di pena saranno conferite con provvedimento ministeriale ai direttori superiori nel numero che sara' ritenuto necessario a seconda delle esigenze del servizio e costituiranno semplice incarico.


Art. 3

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Comma 1

E' istituito un ruolo ispettivo tecnico industriale ed agricolo (gruppo A) per gli Istituti di prevenzione e di pena come al n. 3 delle annesse tabelle.

Le ammissioni nel grado iniziale del detto ruolo ispettivo tecnico sono effettuate mediante concorsi per titoli ed esami fra i candidati che risultino provvisti rispettivamente di laurea in ingegneria o di scienze agrarie rilasciata dai Regi istituti superiori agrari con la relativa abilitazione professionale, e che abbiano compiuto almeno quattro anni di esercizio effettivo della professione.

Il Ministro per la grazia e giustizia stabilira' con suo decreto per quale delle due categorie debba essere bandito il concorso.


Art. 4

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Comma 1

I vincitori del concorso saranno nominati ispettore tecnico industriale od agricolo in prova e conseguiranno la nomina in pianta stabile (grado 8°, gruppo A) se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Le promozioni ad ispettore tecnico industriale od agricolo di grado 7° e 6° verranno conseguite dagli ispettori di grado immediatamente inferiore su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo che essi abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nel grado inferiore.



Art. 5

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Comma 1

E' istituito un ruolo dei capi tecnici industriali ed agricoli (gruppo B) per gli Istituti di prevenzione e di pena, come all'annessa tabella n. 6.

Le ammissioni nel grado iniziale del detto ruolo sono effettuate mediante concorso per esame.

Per i capi tecnici industriali fra coloro che risultino provvisti di diploma di perito tecnico o di perito industriale conseguito secondo gli ordinamenti precedenti alla legge 15 agosto 1931, n. 889, o il diploma di perito industriale capo tecnico conseguito secondo l'ordinamento della legge predetta, o il diploma di licenza e di abilitazione a perito industriale nella Scuola «A. Volta» di Napoli o altri titoli equipollenti.

Per i capi tecnici agricoli tra coloro che siano provvisti di diploma di perito agrario rilasciato dalle ex Scuole agrarie, medie Regie o da quelle pareggiate: Istituto agrario «Vegni» di Capezzine (Arezzo) e Scuola media di agricoltura «Stanga» di Cremona, o dagli attuali Istituti tecnici agrari Regi o da quelli pareggiati (Capezzine o Cremona) o altri titoli equipollenti.

Occorre altresi' che i candidati dimostrino di aver diretto in modo lodevole rispettivamente un'azienda agricola o uno stabilimento industriale del genere di quello per il quale occorre la loro opera.

Ogni qualvolta si effettueranno vacanze nel ruolo dei capi tecnici industriali od agricoli, il Ministero determinera', con apposito suo decreto per quale delle due categorie debba essere bandito il concorso e ne fissera' il numero dei posti.


Art. 6

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Comma 1

Le promozioni a primo capo tecnico industriale od agricolo, grado 9°, gruppo B, saranno conferite mediante esami di concorso, per merito distinto, a coloro i quali abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi 10° e 11°, tenuto conto del periodo di prova.

L'esame di concorso di cui sopra constera' di tre prove scritte e di una orale.

Le prove scritte verteranno:

1° su un tema di cultura tecnica ed agricola particolareggiata;

2° su un tema di contabilita' delle aziende agricole od industriali;

3° su un tema di diritto costituzionale e corporativo.

Saranno oggetto della prova orale:

1° la statistica, specialmente carceraria e la contabilita' generale dallo Stato;

2° il regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

3° la legge sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidita' e la vecchiaia degli operai, nonche' sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e contro le malattie professionali e sugli infortuni sul lavoro.

Le promozioni al grado 8° saranno conferite su apposito giudizio di idoneta' espresso da una Commissione tecnica permanente, nominata dal Ministro per la grazia e giustizia, e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

La Commissione giudicatrice dell'esame di concorso per merito distinto a primo capo tecnico, grado 9°, gruppo B, e quella per le promozioni al grado 8° sara' composta: dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, che la presiede; dall'ispettore tecnico od agricolo dell'Amministrazione penitenziaria, da un esperto in materia agricola od industriale, dal direttore dell'Ufficio del personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena.

Un funzionario di gruppo A della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, di grado non inferiore al 9°, funzionera' da segretario.



Art. 7

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Comma 1

Al personale del ruolo ispettivo tecnico industriale od agricolo (gruppo A) ed a quello dei capi tecnici (gruppo B) sommo applicabili tutte le disposizioni, le preferenze, i benefici relativi agli impiegati civili dello Stato per quanto non viene previsto dal presente decreto.

Il limite massimo di eta' per l'ammissione ai citati gruppi tecnici e' quello normale fissato per i gruppi A (amministrativo) e B (ragioneria) dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, e cioe' di anni 35.


Art. 8

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Comma 1

Le materie degli esami scritti nel concorso per ammissione in carriera del personale di concetto (gruppo A) dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena sono le seguenti:

1° diritto e procedura penale;

2° dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale: nascita, realizzazione ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena coordinato con i principii dell'esecuzione penale adottati dal Codice penale, dal Codice di procedura penale e da leggi speciali;

3° diritto civile e commerciale;

4° diritto amministrativo.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte ed inoltre: sull'antropologia criminale, sul diritto costituzionale, sul diritto corporativo, sulla statistica, specie carceraria, sulle seguenti leggi speciali:

1° legge e regolamento di pubblica sicurezza;

2° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

3° legge e regolamento sulla contabilita' generale dello Stato;

4° legge e regolamenti sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

5° legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

testo unico della Sanita' pubblica;

7° legislazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternita' e dell'infanzia;

8° legge sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale pei minorenni.

A parita' di votazione avra' diritto a preferenza il candidato fornito di diploma della Scuola di perfezionamento di diritto penale esistente presso la Regia universita' di Roma.


Art. 9

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Comma 1

Le materie degli esami scritti nel concorso per ammissione in carriera del personale di ragioneria (gruppo B) dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena sono le seguenti:

1° nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2° nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3° ragioneria e matematica applicata.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte, sulla statistica, specialmente carceraria, sul diritto corporativo e sulle seguenti leggi speciali:

1° regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

2° legge e regolamento sulla contabilita' generale dello Stato;

3° legge e regolamento sull'ordinamento ed attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.



Art. 10

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Comma 1

Le materie degli esami scritti del concorso per ammissione in carriera del personale d'ordine (gruppo C) nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena sono le seguenti:

1° svolgimento di un tema sopra uno dei primi tre gruppi delle materie degli esami orali;

2° quesito di aritmetica.

La prova orale consistera' in:

1° nozioni di storia contemporanea d'Italia;

2° cenni sulla geografia d'Italia;

3° nozioni sull'ordinamento politico ed amministrativo del Regno;
4° nozioni sul regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena e nozioni di diritto corporativo e di statistica, specialmente carceraria.



Art. 11

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Comma 1

Le materie degli esami scritti del concorso per ammissione in carriera del personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori (gruppo B), sono le seguenti:

1° storia d'Italia dal 1815 ad oggi;

2° nozioni elementari di diritto costituzionale;

3° elementi di pedagogia.

Le prova orale cadra' sulle materie delle prove scritte ed inoltre su:

nozioni generali di legislazione corporativa, di statistica, specialmente carceraria, di legislazione in genere per la prevenzione della delinquenza minorile, nonche' sull'ordinamento dell'Opera nazionale Balilla e dell'Opera maternita' ed infanzia;

nozioni di geografia fisica e politica particolarmente riguardo all'Italia.



Art. 12

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Comma 1

Le prove dell'esame di concorso per l'ammissione al grado iniziale di ispettore tecnico ed agricolo (gruppo A) saranno costituite:

1° da un tema che dimostri l'abilita' tecnica industriale od agricola a seconda che si tratti del conferimento del posto di ispettore tecnico industriale o di quello agricolo;

2° da un tema sulla dottrina giuridica e sociale della esecuzione penale: nascita, realizzazione ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena coordinato con i principi dell'esecuzione penale adottati dal Codice penale, dal Codice di procedura penale e da leggi speciali;

3° da un tema di contabilita' generale dello Stato e contabilita' carceraria.

Il candidato presentera', oltre ai consueti documenti di rito per il concorso, i titoli scientifici e pratici atti a dimostrare la competenza professionale necessaria a ricoprire il posto a cui aspira.

Per l'ammissione agli esami orali valgono le norme stabilite dall'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, previa valutazione dei titoli da parte della Commissione esaminatrice che stabilira' un coefficiente numerico pari a quello di una materia di esame.

Per il concorso di cui sopra sono applicabili tutte le norme stabilite dal citato Regio decreto che non siano contrarie a quelle del presente decreto.

La prova orale vertera' sulle medesime materie delle prove, scritte ed inoltre: sul diritto costituzionale, sul diritto corporativo, sulla statistica, specie carceraria, e sulle seguenti leggi:

1° legge e regolamento di pubblica sicurezza;

2° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

3° legge e regolamento sulla contabilita' generale dello Stato;

4° leggi e regolamenti sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

5° legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

testo unico delle leggi sanitarie;

7° legislazione dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia;

8° legge sulla istituzione e funzionamento del tribunale dei minorenni;

9° legislazione sociale (legge sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidita' e vecchiaia degli operai - legge sull'assicurazione obbligatoria sulla tubercolosi, nonche' quella contro le malattie professionali).



Art. 13

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Comma 1

L'esame di concorso per l'ammissione a capo tecnico industriale ed agricolo (gruppo B) constera' di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte verteranno:

1° su un tema di cultura tecnica od agricola;

2° su un tema che dimostri avere il candidato cognizioni elementari di ragioneria e di contabilita' tali da poter tenere registri di contabilita' per le officine o per una azienda agricola.

Sono oggetto della prova orale:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale, corporativo, di statistica, specialmente carceraria, e di contabilita' generale dello Stato;

2° regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena e in particolare nozioni sui servizi dell'Amministrazione penitenziaria con speciale riguardo alle aziende industriali ed agricole;

3° legislazione sociale (legge sull'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro - leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidita' e vecchiaia degli operai - legge sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nonche' quella contro le malattie professionali.


Art. 14

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Comma 1

I vincitori del concorso di cui al precedente articolo, saranno nominati capi tecnici aggiunti (grado XI) in prova e conseguiranno la nomina in pianta stabile se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, secondo le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.



Art. 15

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Comma 1

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena, saranno cosi' composte:

Per il gruppo A, amministrativo, da un:

consigliere di Stato, presidente;

consigliere della Corte dei conti, membro;

consigliere di Corte d'appello, membro;

direttore dell'ufficio del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

professore universitario, membro.

Per il gruppo B, di ragioneria, dal:

direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena o da chi lo rappresenta in caso di assenza o di impedimento, presidente;
ed inoltre da un:

referendario della Corte dei conti, membro;

direttore di ufficio della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

funzionario della carriera di concetto delle Ragionerie centrali di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministero delle finanze, membro;

professore di Scuole medie, membro.

Per il gruppo C, d'ordine, da un:

direttore di ufficio della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

funzionario di concetto del ruolo amministrativo, gruppo A , degli Istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore al 7°, membro;

professore di Scuole medie, membro.

Per il gruppo di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori dal:

direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena o da chi lo rappresenta in caso di assenza od impedimento, presidente;

ed inoltre da un:

direttore di ufficio della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

insegnante di pedagogia, membro.

Per il gruppo A, alienistico, dei manicomi giudiziari dal:

direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena o da chi lo rappresenta in caso di assenza od impedimento, presidente;

direttore generale della Sanita' pubblica, membro;

professore universitario di clinica delle malattie mentali e nervose, membro;

direttore dell'ufficio del personale civile dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

direttore superiore o direttore dei Manicomi giudiziari, membro.

Per il gruppo A, tecnico industriale ed agricolo, dal:

direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

nonche' da un:

esperto del ramo di ingegneria o di agricoltura, membro;

direttore di ufficio del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

magistrato di grado non inferiore al 6°, membro.

Per il gruppo B, dei capi tecnici industriali ed agricoli, dal:

direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

direttore di ufficio del personale civile della Direzione generale per gli istituii di prevenzione e di pena, membro;

esperto in materia agricola od industriale, a seconda che si tratti di concorso per la nomina a capo tecnico industriale od agricolo, membro;

direttore superiore degli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

ispettore tecnico od agricolo dell'Amministrazione penitenziaria, membro.

Le funzioni di segretario delle Commissioni anzidette saranno esercitate da un funzionario di gruppo A di categoria amministrativa, in servizio alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, di grado non inferiore al 9°, e se trattasi di concorso di ammissione al gruppo C, anche di grado non inferiore al 10°.


Art. 16

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Comma 1

I candidati vincitori dei concorsi indicati nei precedenti articoli, qualunque sia la categoria o gruppo, all'atto della loro assunzione in servizio di prova dovranno frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento.

Durante tale periodo di tempo che e' computato per intero come servizio di prova, gli alunni godranno dell'indennita' mensile che loro compete ai sensi del decreto del Ministro per le finanze del 2 luglio 1929. Detta indennita' e' ridotta alla meta' quando il servizio di prova venga compiuto dagli alunni nel Comune della loro abituale residenza.

Al termine del corso sara' ad essi rilasciata apposita dichiarazione di rendimento, che sara' valutata unitamente al servizio pratico reso presso gli stabilimenti cancerari, agli effetti dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la nomina in ruolo stabile.



Art. 17

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Comma 1

E' in facolta' del Ministro per la grazia e giustizia di affidare la reggenza: di direzioni di Istituti per minorenni a censori, vice censori (vecchio ruolo) o ad istitutori dei Regi riformatori con almeno dieci anni di anzianita' di servizio, a condizione pero' che nello stesso Istituto non vi sia personale di grappo superiore o se dello stesso gruppo di grado superiore a quello del funzionario incaricato della reggenza della direzione.


Art. 18

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Comma 1

Nella prima attuazione del ruolo ispettivo tecnico industriale ed agricolo, gruppo A, e' ammessa la facolta' del reclutamento, anche per gradi superiori all'iniziale, mediante concorso per titoli, tra funzionari, qualunque sia la loro eta', che prestino servizio presso l'Amministrazione penitenziaria od altra Amministrazione statale che ne consenta il passaggio, purche' siano forniti del titolo di studio di cui all'art. 3 e rivestano almeno il grado 9° del gruppo A ed abbiano dato prova di particolare competenza nei servizi per i quali il ruolo e' istituito.

Al detto personale che sia in possesso di uno dei gradi dall'8° al 6° saranno conservati il grado e la relativa anzianita', mentre a quello che possieda il grado 9° non sara' riconosciuta nel grado 8° iniziale alcuna anzianita'.

La Commissione esaminatrice sara' quella medesima stabilita dall'art. 15 del presente decreto per il gruppo A tecnico industriale ed agricolo.


Art. 19

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Comma 1

Nella prima applicazione del ruolo organico dei capi tecnici industriali ed agricoli, gruppo B, e' ammessa la facolta' del reclutamento per i posti di grado 11° prescindendo dal limite massimo di eta', mediante concorso per esami, come all'articolo 13 del presente decreto, fra i dirigenti tecnici ed agronomi del personale aggregato penitenziario che siano provvisti del titolo di studio di cui all'art. 5 e si trovino in servizio almeno dal 31 dicembre 1928.

Gli appartenenti al personale aggregato penitenziario vincitori del concorso verranno collocati nel grado iniziale, conservando quale assegno riassorbibile, l'eccendenza del trattamento economico di cui attualmente sono provvisti rispetto a quello del grado iniziale del nuovo ruolo; tale trattamento, ivi compreso l'assegno differenziale riassorbibile, non potra' eccedere quello massimo inerente al grado conseguito.

I posti di grado 9° ed 8° saranno invece conferiti mediante concorso per titoli al personale statale di ruolo di gruppo A e B, fornito del titolo di studio, qualunque sia l'eta' purche' vi sia il consenso dell'Amministrazione alla quale appartenga, e che abbia prestato ottimo servizio.

I funzionari di ruolo dovranno rivestire nei ruoli di provenienza il medesimo grado cui si riferiscono i posti messi a concorso.

Quelli prescelti verranno collocati nei ruoli dei capi tecnici nello stesso grado e con l'anzianita' raggiunta nei ruoli di provenienza.

Costituira' ai fini del concorso per titoli ragione di preferenza l'avere appartenuto all'Amministrazione della giustizia.

La Commissione esaminatrice sia del concorso per esami che di quello per titoli sara' la stessa di cui all'art. 15 del presente decreto per il gruppo B tecnico industriale ed agricolo.


Art. 20

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Comma 1

I cinque posti di agronomo e i tre posti di dirigente tecnico previsti dalla tabella annessa al R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, nonche' il posto di dirigente tecnico delle nuove Provincie previsto dai Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 2973, e 17 novembre 1927, n. 2243, costituiranno un ruolo transitorio e resteranno soppressi all'atto in cui si renderanno vacanti.

A tale effetto dovra' nel ruolo di gruppo B dei capi tecnici industriali ed agricoli mantenersi scoperto un numero di posti pari a quello ricoperto nel ruolo transitorio del personale aggregato.



Art. 21

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Comma 1

E' soppresso il posto di ingegnere di 3ª classe (grado 9° gruppo A) previsto dalla tabella 18 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 3. - Mancini.