VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 12 della legge 16 giugno 1927, n. 969, e 13 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, coi quali il Governo del Re fu autorizzato a emanare le norme regolamentari del nuovo testo unico di leggi sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619, che approva il detto testo unico;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato, e dei loro superstiti, approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 - Anno VI - n. 619, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 giugno 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 178. - Casati.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1