REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 1378/1940 - Istituzione di un Regio istituto d'istruzione professionale per ciechi in Firenze. (040U1378)

Istituzione di un Regio istituto d'istruzione professionale per ciechi in Firenze. (040U1378)

Numero 1378 Anno 1940 GU 14.10.1940 Codice 040U1378

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-01;1378

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII e' istituito in Firenze un Regio istituto d'istruzione professionale per i ciechi.

Dalla stessa data passa a far parte dell'Istituto stesso la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale derivata dalla trasformazione del Regio laboratorio scuola annesso all'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932.

L'Istituto ha lo scopo di impartire l'istruzione professionale ai ciechi educandoli o rieducandoli al lavoro, e contribuire, mediante speciali corsi, alla preparazione del personale insegnante e degli istruttori pratici delle scuole d'istruzione professionale per i ciechi.


Art. 2

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Comma 1

Il Regio istituto di istruzione professionale per i ciechi di Firenze e' riconosciuto come ente dotato di personalita' giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

L'Istituto e' amministrato da un proprio Consiglio di amministrazione nel quale sono rappresentati il Ministero dell'educazione nazionale e gli Enti che concorrono al suo mantenimento.


Art. 3

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Comma 1

Con successivo decreto Reale promosso dal Ministero dell'educazione nazionale di concerto con quelli delle finanze e dell'interno e con le forme di cui all'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno determinati l'ordinamento dell'Istituto, il numero dei corsi, le loro finalita' specifiche e la loro durata, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, le tasse scolastiche, i diplomi che saranno rilasciati, i posti di ruolo del personale e le eventuali norme speciali di assunzione e retribuzione.

Con lo stesso provvedimento saranno anche determinati i contributi e gli oneri dello Stato e degli Enti locali nei confronti dell'Istituto.

Qualsiasi onere del Comune o di altro Ente locale a favore della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale di cui al precedente art. 1, risultante da disposizione di legge o volontariamente assunto entro i limiti fissati dalla legge, resta consolidato ed e' devoluto al nuovo Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 426, foglio 21. - MANCINI