A decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII e' istituito in Firenze un Regio istituto d'istruzione professionale per i ciechi.
Dalla stessa data passa a far parte dell'Istituto stesso la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale derivata dalla trasformazione del Regio laboratorio scuola annesso all'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932.
L'Istituto ha lo scopo di impartire l'istruzione professionale ai ciechi educandoli o rieducandoli al lavoro, e contribuire, mediante speciali corsi, alla preparazione del personale insegnante e degli istruttori pratici delle scuole d'istruzione professionale per i ciechi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Regio istituto di istruzione professionale per i ciechi di Firenze e' riconosciuto come ente dotato di personalita' giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
L'Istituto e' amministrato da un proprio Consiglio di amministrazione nel quale sono rappresentati il Ministero dell'educazione nazionale e gli Enti che concorrono al suo mantenimento.
Art. 3
#Comma 1
Con successivo decreto Reale promosso dal Ministero dell'educazione nazionale di concerto con quelli delle finanze e dell'interno e con le forme di cui all'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno determinati l'ordinamento dell'Istituto, il numero dei corsi, le loro finalita' specifiche e la loro durata, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, le tasse scolastiche, i diplomi che saranno rilasciati, i posti di ruolo del personale e le eventuali norme speciali di assunzione e retribuzione.
Con lo stesso provvedimento saranno anche determinati i contributi e gli oneri dello Stato e degli Enti locali nei confronti dell'Istituto.
Qualsiasi onere del Comune o di altro Ente locale a favore della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale di cui al precedente art. 1, risultante da disposizione di legge o volontariamente assunto entro i limiti fissati dalla legge, resta consolidato ed e' devoluto al nuovo Istituto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° luglio 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, foglio 21. - MANCINI