E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Ente nazionale fascista di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della precitata legge, e aderente alla Confederazione fascista dei commercianti e ne e' approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le disposizioni contenute nell'art. 6, del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1384, sono applicabili anche nei confronti dell'Ente al quale viene concesso il riconoscimento giurridico con l'art. 1 del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 giugno 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Lantini
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, foglio 34. - Mancini